La qualifica di silvicoltore prescinde dal fascicolo SIAN quando il titolo abiliti alla gestione forestale (TAR Sardegna n. 1111 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di titolare di superficie forestale (silvicoltore), ai fini dell’ammissione ai contributi del PSR, non richiede l’effettiva conduzione dei terreni né la loro implementazione nel fascicolo aziendale SIAN, ma soltanto la sussistenza di un titolo giuridico astrattamente idoneo a consentirne l’utilizzazione e la gestione. In presenza di un’associazione temporanea tra proprietario e affittuario, è legittimo che i terreni siano caricati esclusivamente sul fascicolo del capofila, creando un legame associativo che renda le informazioni rilevanti disponibili all’amministrazione. I criteri di selezione di un bando, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, devono essere predeterminati e non possono essere integrati da requisiti ulteriori non previsti dalla lex specialis, come la distanza o la mancanza di interconnessione tra i corpi aziendali.
Il Fatto
La società ricorrente, comodataria di terreni forestali, costituiva un’associazione temporanea di scopo con la proprietaria per partecipare al bando annualità 2019 della sottomisura 8.3 del PSR Sardegna, volto a finanziare interventi di prevenzione degli incendi boschivi. La domanda di sostegno, presentata dalla società in qualità di mandataria, veniva rigettata da ARGEA Sardegna per tre ragioni: il difetto del requisito di titolarità in capo alla mandante, nel cui fascicolo SIAN non risultavano caricati terreni; il mancato raggiungimento del punteggio minimo; la distanza tra i corpi aziendali e la loro mancata interconnessione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo fondata la doglianza sulla qualifica di silvicoltore della mandante. L’art. 4, comma 2, del bando non contempla l’obbligo di implementazione del fascicolo aziendale ma richiede unicamente la sussistenza di un titolo giuridico idoneo. Nel caso di specie, la proprietaria conservava, in forza del contratto con l’affittuaria, poteri gestori su tutto ciò che eccede l’ordinaria amministrazione, configurandosi una sorta di cogestione dei terreni. Né l’obbligo poteva desumersi dall’art. 12 del bando, che disciplina solo la procedura di selezione informatica delle domande. La creazione del legame associativo tra i fascicoli, lungi dall’integrare il bando, ne offre un’interpretazione coerente con la ratio contributiva, come confermato dal rispetto dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 503/1999 e dell’art. 25, comma 2, d.l. n. 5/2012, che non escludono la deducibilità delle informazioni da negozi giuridici.
Quanto al requisito dell’effettiva conduzione dei beni, il Collegio osserva che nessuna disposizione del bando lo contempla, essendo sufficiente che il richiedente sia “legalmente abilitato” a realizzare gli interventi, a prescindere dall’utilità in passato tratta dalla superficie. Tale interpretazione risponde alla finalità della misura, diretta a interventi in contesti boschivi spesso in stato di abbandono. La motivazione del provvedimento impugnato, che subordina la qualifica di silvicoltore alla concreta gestione dei fondi, non trova riscontro nella lex specialis.
Infine, in relazione al requisito della distanza tra corpi aziendali, il Tribunale richiama il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8286/2025, secondo cui l’art. 12 della legge n. 241/1990 impone la predeterminazione dei criteri di erogazione dei contributi, divieto di introdurre requisiti ulteriori non previsti dal bando. Nessuna disposizione prevede l’interconnessione tra interventi su terreni non confinanti, né tale requisito può desumersi dalle finalità della misura. Il Tribunale esclude altresì che il passaggio costituisca un obiter dictum privo di valenza lesiva: la giurisprudenza evocata riguarda le sentenze, non i provvedimenti amministrativi, e il requisito rappresenta un autonomo profilo motivazionale. Il ricorso è accolto con annullamento della determina impugnata e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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