Consorzio stabile e requisiti: spendibilità dell’esperienza delle consorziate in gara (TAR Sardegna n. 1109 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, l’impresa consorziata può spendere l’esperienza maturata quale esecutrice di prestazioni giuridicamente intestate al consorzio stabile, che nei rapporti interni assume la qualifica di committente privato ed è, pertanto, abilitato a rilasciare le relative certificazioni. La clausola di gara che richiede lo svolgimento di “servizi analoghi” valorizza il dato fattuale dell’esecuzione e non la titolarità del contratto. La dotazione minima di mezzi costituisce requisito di esecuzione, soddisfatto con dichiarazione di impegno ad acquisirli anche dopo l’aggiudicazione. La censura avverso l’omessa applicazione dei Criteri Ambientali Minimi deve essere proposta tempestivamente avverso la legge di gara quando la lacuna incida sulla formulazione dell’offerta.
Il Fatto
Con bando pubblicato nell’agosto 2025, la società Anas ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde sulle strade statali, suddivisa in quattro lotti. Per il Lotto 2, del valore di oltre sei milioni di euro, si sono contese l’aggiudicazione due raggruppamenti temporanei di imprese, risultando primo il RTI capeggiato dalla società controinteressata, con cento punti, e secondo il RTI ricorrente, con un punteggio inferiore di circa due punti.
La società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo quattro motivi di censura: l’inadeguata dimostrazione del requisito di capacità tecnica da parte del RTI aggiudicatario, la mancata allegazione di titoli idonei a comprovare la disponibilità dei mezzi esecutivi, l’inquadramento del personale in livelli contrattuali non coerenti con le mansioni da svolgere e l’illegittimità della procedura per omessa applicazione dei CAM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, ritenendo che le certificazioni rilasciate dal consorzio stabile – soggetto giuridico autonomo e unico contraente con la stazione appaltante – siano idonee a comprovare il requisito di capacità tecnica delle imprese consorziate, le quali hanno svolto le prestazioni quali esecutrici designate. Conforme a tale ricostruzione è la giurisprudenza richiamata, secondo cui l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2024 non richiede l’attestazione espressa della corretta esecuzione, essendo sufficiente la produzione di certificati indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione.
Quanto ai mezzi, la clausola del disciplinare è stata interpretata alla luce dei principi di proporzionalità e massima partecipazione, qualificando la dotazione minima come requisito di esecuzione, soddisfatto mediante dichiarazione di impegno ad acquisire i mezzi anche successivamente all’aggiudicazione. Il Collegio ha altresì ritenuto insindacabili le valutazioni tecniche del seggio di gara in assenza di errori di fatto o profili di illogicità manifesta.
Sul personale, è stato valorizzato il legittimo esercizio della discrezionalità organizzativa dell’impresa, che può fare riferimento a contratti collettivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, purché idonei a ricomprendere profili professionali abilitati alle prestazioni richieste. La funzione dei livelli contrattuali è stata ritenuta essenzialmente retributiva, restando la verifica delle abilitazioni affidata alla legislazione di settore.
L’ultimo motivo, concernente la mancata applicazione dei CAM, è stato dichiarato irricevibile per tardività. La censura avrebbe dovuto essere proposta nel termine di decadenza avverso la legge di gara, atteso che la stessa ricorrente aveva dedotto che la lacunosità del capitolato aveva compromesso la formulazione consapevole dell’offerta.
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Nota della Redazione
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