istruzione ordina alla Questura di decidere l’istanza di conversione (TAR Sardegna n. 1106 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, può disporre l’acquisizione del provvedimento conclusivo relativo a un’istanza di conversione del permesso di soggiorno, ove effettivamente adottato. Costituisce, inoltre, potere-dovere dell’amministrazione procedere all’emanazione del provvedimento conclusivo sull’istanza, qualora non lo abbia già fatto, producendolo in giudizio nel termine assegnato. L’ordinanza istruttoria è funzionale alla decisione del giudizio, per la quale viene fissata una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
Un cittadino straniero aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva adottato un provvedimento semplificato di irricevibilità dell’istanza, privo di numero di protocollo. L’interessato aveva quindi proposto ricorso al TAR, impugnando tale provvedimento e il silenzio serbato sulle successive istanze di riesame e di annullamento in autotutela, presentate alla luce dell’avvenuto ottenimento di documenti di identità e di viaggio.
Nelle more del giudizio, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. All’udienza pubblica, il difensore aveva dichiarato, in termini dubitativi, che il relativo procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento espresso, senza tuttavia fornire elementi certi in merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti processuali risultava la presentazione, da parte del ricorrente, di una nuova istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La circostanza che il relativo procedimento si fosse concluso con un provvedimento espresso era stata dichiarata dal difensore in termini meramente dubitativi, senza alcuna conferma documentale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti del giudizio il provvedimento conclusivo relativo a tale istanza, ove effettivamente adottato. Tale acquisizione è stata disposta nell’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 65 cod. proc. amm., norma espressamente richiamata in epigrafe.
Il Collegio ha ulteriormente precisato che, qualora l’amministrazione non abbia già provveduto, come ipotizzato in udienza, essa è comunque tenuta all’emanazione del provvedimento conclusivo sull’istanza, con obbligo di produrlo in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’ordinanza istruttoria assume così valenza ordinatoria nei confronti della Questura.
Conseguentemente, è stata fissata per la decisione del giudizio la camera di consiglio dell’11 novembre 2026, termine entro il quale l’istruttoria dovrebbe essere completata e gli atti acquisiti al fascicolo processuale.
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Nota della Redazione
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