L’acquisizione al patrimonio comunale non è sospesa dalla pendenza del contenzioso sull’ordine di demolizione (TAR Sardegna n. 249 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione ipso iure del manufatto abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, si verifica alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con l’ordinanza di demolizione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale. La pendenza di un contenzioso avverso l’ordinanza di demolizione non determina, di per sé, il congelamento temporaneo dell’efficacia dell’atto acquisitivo, non essendo rinvenibile alcun fondamento normativo in tal senso. L’ordinanza di sgombero dell’immobile acquisito al patrimonio comunale costituisce conseguenza necessitata dell’ordinanza di demolizione, rispetto alla quale la comunicazione di avvio del procedimento è superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una proprietaria impugnava dinanzi al TAR gli atti con cui il Comune aveva disposto l’immissione nel possesso e lo sgombero di un immobile, già oggetto di ordinanza di demolizione per abuso edilizio, ormai acquisito al patrimonio comunale. La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati, anche per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e prospettava esigenze personali e familiari ostative al rilascio dell’immobile, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti.
Avverso l’ordinanza di demolizione pendeva un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora non definito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando come l’amministrazione comunale fosse ormai proprietaria del fabbricato, dell’area di sedime e delle pertinenze, essendosi l’effetto traslativo verificato ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con l’ordinanza di demolizione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale richiamato da Adunanza Plenaria n. 16/2023.
Il Tribunale ha quindi precisato che eventuali contestazioni relative alla scelta localizzativa di un’opera pubblica sull’area di sedime dell’immobile da sgomberare non assumono rilievo, essendo l’amministrazione divenuta proprietaria del bene e potendone disporre per il soddisfacimento del pubblico interesse.
Quanto all’ordinanza di sgombero, essa è stata qualificata come conseguenza necessitata dell’ordinanza di demolizione, con conseguente superfluità della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Collegio ha altresì disatteso la tesi della ricorrente, fondata su un obiter dictum di Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9340/2025, secondo cui la pendenza del contenzioso sull’ordine di demolizione comporterebbe il congelamento temporaneo dell’efficacia dell’atto acquisitivo. Ad avviso del TAR, tale conclusione non trova fondamento normativo, dovendosi invece argomentare che l’ordinamento prevede specifici strumenti processuali volti a sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, non attivati nel caso di specie.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto generica la prospettazione delle esigenze personali e familiari ostative al rilascio, non supportata da alcun riscontro documentale, precisando che la sola presenza di minori nel nucleo familiare non configura di per sé una situazione di assoluto bisogno e di grave disagio socio-economico idonea a rendere inesigibile lo sgombero.
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Nota della Redazione
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