Illegittimità della rimessione in discussione del giudicato civile in sede amministrativa (TAR Sardegna n. 248 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio amministrativo non è consentito rimettere in discussione quanto già accertato in sede di giurisdizione ordinaria con pronuncia passata in giudicato. L’atto amministrativo che costituisce attuazione del giudicato è espressione di un potere del tutto vincolato, con la conseguenza che l’amministrazione non può discostarsene e il giudice amministrativo non può sindacarne il merito. La riedizione del potere, pur doverosa, resta limitata alla corretta esecuzione del dictum, salva la possibilità per il Comune di esercitare i propri residui poteri di gestione del territorio laddove emergano profili di incompatibilità tecnico-sostanziale con la disciplina urbanistica e paesaggistica.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di procuratrice, impugnava dinanzi al TAR Sardegna la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi asincrona adottata dal Comune di Palau, nonché gli atti presupposti, ivi inclusi i pareri favorevoli con prescrizioni resi dalla Regione e dalla Soprintendenza.
La vicenda traeva origine da un precedente contenzioso civile, definito con sentenza passata in giudicato, che aveva accertato i diritti della società controinteressata, società Anglo Italiana della Punta Sardegna S.r.l. A seguito di tale pronuncia, l’amministrazione aveva riadottato gli atti per dare esecuzione al dictum, suscitando le doglianze della ricorrente, che chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, richiamando i principi già affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8965 dell’11 novembre 2024. In particolare, ha evidenziato come non sia possibile rimettere nuovamente in discussione, in sede giurisdizionale amministrativa, quanto già accertato in sede ordinaria con pronuncia passata in giudicato, atteso che l’atto impugnato costituisce espressione di un potere del tutto vincolato.
La difesa della controinteressata aveva efficacemente dedotto che né il Comune, né la Regione, né la Soprintendenza avevano disposto la demolizione totale del fabbricato, essendo stata esplicitamente fatta salva la facoltà di ricostruirlo a partire dalle porzioni residue, purché nel rispetto dei diritti accertati in sede civile. Questa circostanza ha confermato il carattere satisfattivo dell’atto rispetto al giudicato.
Il Collegio ha inoltre richiamato la propria precedente sentenza n. 1197/2025, chiarendo che l’attuazione del dictum non preclude all’amministrazione l’esercizio dei propri residui poteri di gestione del territorio. Qualora, infatti, l’esecuzione facesse emergere un edificio incompatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica, il Comune potrebbe disporne la demolizione, anche della parte residua, applicando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 30 luglio 2024, n. 14 in tema di costruzioni “non finite” prive dei requisiti di autonomia e funzionalità.
Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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