Sospensione cautelare della sanatoria edilizia ex art. 32 D.L. n. 269/2003: accolta l’istanza incidentale (TAR Sardegna n. 240 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza di sospensione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del periculum in mora richiede un apprezzamento concreto e attuale dell’eventuale pregiudizio grave e irreversibile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. La sospensione dell’atto che accoglie una domanda di sanatoria edilizia ex art. 32 d.l. n. 269/2003, ove sia stata già ritenuta sussistente la fumus boni iuris, non determina di per sé un danno rilevante per l’interesse pubblico, sicché l’istanza cautelare può essere accolta e la trattazione del merito fissata a breve distanza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la “Disposizione del Dirigente” con cui il Comune aveva accolto la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, relativa alla trasformazione di un’area scoperta destinata a parcheggio, determinando i conguagli degli oneri concessori e dell’oblazione. La ricorrente contestava la fondatezza della pretesa dell’Amministrazione al pagamento di quanto richiesto per oblazione e costo di costruzione, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dell’atto e degli atti presupposti e connessi.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna, nel confermare le valutazioni di periculum in mora già espresse nel decreto presidenziale, ha ritenuto che l’esecuzione del provvedimento impugnato potesse arrecare un pregiudizio grave e irreversibile alla società ricorrente, tale da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare.
Il Collegio ha inoltre escluso che la sospensione dell’atto fino alla decisione collegiale potesse determinare un danno rilevante per l’interesse pubblico: la natura e gli effetti del provvedimento sospeso non apparivano, infatti, tali da richiedere una immediata esecutività prevalente sull’interesse privato azionato in giudizio.
Alla luce di tali valutazioni, l’istanza cautelare è stata accolta e la sospensione del provvedimento impugnato è stata disposta fino alla trattazione del merito, con fissazione dell’udienza pubblica per la discussione della causa nel merito.
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Nota della Redazione
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