Mancata ammissione all’esame di Stato e insufficienze in quattro discipline (TAR Sardegna n. 204 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di non ammissione all’Esame di Stato del candidato esterno, ancorché adottata in presenza di insufficienze in quattro discipline, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento. La dedotta modifica dei programmi d’esame non inficia la legittimità del giudizio di non ammissione laddove le carenze riscontrate attengano ad ambiti non interessati dalle variazioni ovvero a competenze di carattere generale. La mancata concessione della misura cautelare consegue all’assenza del fumus boni iuris, atteso che la commissione ha garantito al candidato con disturbi specifici dell’apprendimento l’utilizzo delle misure compensative coerenti con la certificazione prodotta. I profili procedurali – quali la sostituzione del commissario impedito e la protocollazione degli atti – ove documentalmente giustificati o privi di concreta incidenza sul procedimento valutativo, non assumono rilievo ai fini del vaglio di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, candidata esterna, impugnava la delibera del Consiglio di classe che ne disponeva la non ammissione all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, oltre al verbale preliminare del 18 maggio 2026 e agli atti presupposti. Con la domanda cautelare incidentale chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.
A sostegno del ricorso deduceva la modifica dei programmi d’esame, la violazione della disciplina a tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, nonché vizi procedurali afferenti alla composizione della commissione e alla protocollazione degli atti.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto la valutazione negativa della commissione fondata sull’accertamento di insufficienze riportate in quattro discipline, in conformità alla normativa che regola l’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato. Le contestazioni riguardanti la dedotta modifica dei programmi non assumevano prima facie rilievo, poiché le carenze riscontrate afferivano, in larga parte, ad ambiti non interessati dalle variazioni ovvero a competenze di carattere generale.
Quanto alla lamentata violazione della normativa sui disturbi specifici dell’apprendimento, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus, rilevando che la commissione aveva consentito l’utilizzo di misure compensative coerenti con la certificazione prodotta dalla candidata.
In ordine ai dedotti profili procedurali, è risultata documentalmente giustificata la sostituzione del componente della commissione impedito ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Gli ulteriori rilievi concernenti la protocollazione degli atti e l’errore materiale sono risultati, in parte, non conformi alla documentazione versata in giudizio e, in parte, privi di concreta incidenza sul procedimento valutativo.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase per giusti motivi. L’ordinanza, resa anonima per la tutela dei dati personali, è stata depositata in segreteria il 16 luglio 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.