L’ottemperanza per il giudicato sul bonus docenti e la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1001 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un diritto patrimoniale del docente, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di legge, con la nomina sin da ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La nomina anticipata del commissario ad acta è funzionale a garantire l’effettività della tutela, evitando un nuovo passaggio giurisdizionale. Il commissario, organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, se necessario per superare l’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio dedicati. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 131/2025 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. Detta pronuncia, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente domandava quindi la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata in data 23 gennaio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato, risultando inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’inerzia dell’Amministrazione ha pertanto legittimato l’accoglimento della domanda, con la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione.
La peculiarità della decisione risiede nella nomina sin da ora del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Tale scelta evita un eventuale e successivo incidente di esecuzione, accelerando la tutela del creditore in caso di ulteriore inadempimento.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata. In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso, istituto disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, che consente di superare gli ostacoli finanziari all’ottemperanza. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzione affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Collegio ha infine posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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