Ottemperanza per la Carta del docente: l’inadempimento del Ministero legittima il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 997 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è la sede naturale per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni l’Amministrazione a un obbligo di dare, come l’erogazione della Carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, la parte creditrice può agire ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere la condanna dell’Amministrazione inadempiente. In tale sede, il giudice può nominare sin da ora un commissario ad acta che, in caso di persistente inottemperanza, provveda in via sostitutiva all’adozione degli atti necessari, anche avvalendosi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La parte ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditargli l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023 a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la ritualità della notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della stessa, come attestato dalla cancelleria competente. Ha inoltre constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per poter procedere all’azione esecutiva. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. In questa sede, l’Amministrazione è chiamata a riconoscere il beneficio della Carta del docente alla parte ricorrente, come stabilito dal giudice del lavoro.
Particolarmente incisiva è la parte in cui il TAR, per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nell’identità del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte, con la possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di assenza di fondi nei capitoli di bilancio.
Da ultimo, il TAR ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole nella misura indicata in dispositivo e distraendole in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, considerato il carattere seriale di tale contenzioso.
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Nota della Redazione
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