Carenza istruttoria se diniego cartellonistica non distingue cartelli da arredo urbano (TAR Sardegna n. 995 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di installazione di strutture pubblicitarie è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione ove le amministrazioni resistenti formulino pareri negativi generici e indifferenziati, senza distinguere tra cartelli pubblicitari e impianti di pubblico servizio. Gli impianti di cui all’art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, quali transenne e arredo urbano, sono sottratti, ai sensi dell’art. 51, comma 8, cod. strada, alla disciplina dei commi 3 e 4 della stessa norma, applicabile solo ai manufatti collocati nel centro abitato. La mancata adozione di una regolamentazione comunale per l’installazione della cartellonistica, essendo ascrivibile all’inerzia dell’amministrazione, non può essere addotta a fondamento del diniego.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al SUAPE istanza per l’autorizzazione al posizionamento di quindici strutture pubblicitarie, in parte cartelli pubblicitari e in parte impianti di pubblico servizio ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (transenne e arredo urbano). Nel corso della conferenza di servizi, nonostante il parere favorevole dell’ANAS, la Provincia e l’Ufficio tecnico comunale esprimevano parere contrario: la prima richiamando i divieti di cui all’art. 51, commi 3 e 4, cod. strada; il secondo manifestando l’intenzione di redigere un proprio progetto per la cartellonistica. Il Responsabile del SUAPE accoglieva tali rilievi e respingeva l’istanza con provvedimento del 29 giugno 2023.
Avverso tale esito la società proponeva ricorso, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre a violazione dell’art. 23 cod. strada e dell’art. 3 legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria. I giudici hanno evidenziato come le amministrazioni resistenti, pur fronteggiando un’istanza avente ad oggetto strumenti pubblicitari tra loro eterogenei, abbiano reso una motivazione generica e indifferenziata, senza analizzare le caratteristiche dei singoli impianti richiesti.
La carenza non è stata considerata meramente formale. Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra i veri e propri cartelli pubblicitari e gli impianti di pubblico servizio di cui all’art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Per questi ultimi, l’art. 51, comma 8, cod. strada prevede un’espressa esclusione dall’applicazione della disciplina dei commi 3 e 4, che concerne esclusivamente gli impianti ubicati nel centro abitato.
Per tali manufatti trova invece applicazione la regolamentazione comunale di settore. Nel caso di specie, però, tale disciplina risultava inesistente: l’amministrazione comunale si era limitata a manifestare la generica intenzione di approvare un regolamento, senza averlo concretamente adottato. Il Collegio ha precisato che tale mancanza, dipendendo dall’inerzia dell’amministrazione, non può essere legittimamente richiamata per giustificare un diniego nei confronti degli operatori economici. Non può infatti tradursi in danno del privato la circostanza che l’ente non abbia esercitato la propria potestà regolatoria.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati. L’amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza all’esito di una nuova e adeguata istruttoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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