Ottemperanza: il TAR ordina l’inquadramento formale del dirigente in comando entro settembre 2026 (TAR Sardegna n. 993 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda di annullamento di un provvedimento di esclusione da una procedura di inquadramento, nonché delle clausole del Piano Integrato di Attività e Organizzazione che ne costituivano il presupposto, obbliga l’Amministrazione non solo a riammettere l’interessato alla procedura, ma anche ad adottare il provvedimento formale di inquadramento nei ruoli. La mera inclusione del soggetto in un elenco di richiedenti ammessi non integra l’esecuzione della sentenza, che resta perfezionata solo con l’atto amministrativo conclusivo che produce l’effetto giuridico. In caso di perdurante inerzia, decorso il termine fissato dal giudice, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede in luogo dell’Amministrazione, con oneri a suo carico.
Il Fatto
Un dirigente del Comune di Quartu Sant’Elena, in comando presso la Regione Sardegna dal 18 dicembre 2023, aveva presentato istanza di inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 25/2025. L’Amministrazione regionale lo aveva escluso dalla procedura, ritenendo che il PIAO 2025-2027 riservasse l’inquadramento al solo personale privo di qualifica dirigenziale e che richiedesse il requisito dei dodici mesi di comando maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Con sentenza n. 634/2026, il TAR Sardegna, Seconda Sezione, aveva accolto il ricorso, annullando sia la determinazione di esclusione sia le clausole del PIAO ritenute illegittime. A seguito dell’invito a ottemperare rimasto senza esito, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur dando atto che l’Amministrazione aveva nelle more adottato una determinazione con cui aveva approvato l’elenco dei richiedenti ammessi, includendovi il ricorrente, ha rilevato che tale atto non era sufficiente a dare piena esecuzione alla sentenza di cognizione.
La pronuncia di annullamento aveva infatti imposto alla Regione non solo di riammettere il dirigente alla procedura, ma anche di esitare la domanda di inquadramento. La mera inclusione nell’elenco degli aventi diritto costituisce un atto endoprocedimentale che, pur necessario, non produce l’effetto sostanziale voluto dal giudicato. Tale effetto si realizza esclusivamente con l’adozione del provvedimento formale di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione, atto conclusivo del procedimento di mobilità.
Accertata la persistenza dell’inottemperanza, la Corte ha accolto il ricorso, condannando la Regione a concludere il procedimento entro il 30 settembre 2026, con l’espresso avvertimento che, in caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte ricorrente sarà nominato un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico della Regione soccombente, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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