Ordinanza di rimozione rifiuti: la responsabilità del proprietario non è oggettiva (TAR Sardegna n. 990 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del proprietario del fondo per l’abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non ha natura oggettiva né è configurabile come colpa presunta, ma richiede l’accertamento di una condotta colposa in capo al proprietario stesso. L’onere di provare la colpa del proprietario grava sull’amministrazione, che deve fondare la propria valutazione su accertamenti di fatto svolti in contraddittorio con l’interessato e congruamente motivati nel provvedimento. Il requisito della colpa può consistere nell’omissione delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per prevenire l’abbandono, ma la mera inerzia non è sufficiente: occorre provare una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito, desumibile da elementi indiziari quali la consapevolezza dell’attività illecita e la mancata adozione di misure preventive concretamente esigibili.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Uta aveva adottato, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà della ricorrente, sul presupposto del suo rapporto di coniugio con un soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento. L’ordinanza richiamava la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Cagliari ed esiti di sopralluoghi e contraddittorio procedimentale. La proprietaria, ultranovantenne, aveva impugnato il provvedimento, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illegittima applicazione di una responsabilità oggettiva in capo alla mera proprietaria incolpevole del fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui la responsabilità da abbandono di rifiuti è estesa al proprietario dell’area solo nei limiti dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva o per colpa presunta. La conseguenza è che grava sull’amministrazione l’onere di provare la colpa del proprietario, offrendo una motivazione fondata su accertamenti di fatto svolti in contraddittorio. La prova della consapevole inerzia può essere desunta da elementi indiziari tipici, ma non può fondarsi su mere presunzioni, come il rapporto di coniugio con il presunto responsabile.
Nessuno degli indici di rimproverabilità è stato evidenziato nel provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere “verosimile” la delega di gestione dell’area al coniuge, senza considerare le condizioni soggettive della proprietaria, quale l’avanzato stato di età, né le caratteristiche oggettive del fondo. L’ordinanza impugnata ha quindi preteso che la ricorrente dimostrasse la propria estraneità soggettiva, invertendo l’onere della prova.
In via assorbente, la Sezione rileva che la stessa ordinanza era già stata annullata nei confronti del coniuge della ricorrente, perché la responsabilità era ascrivibile a una società e non a persone fisiche. Esclusa la responsabilità del coniuge, la ricorrente non può esserne destinataria per il solo rapporto di coniugio. Il ricorso è accolto e l’ordinanza è annullata, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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