Concorsi pubblici: l’equipollenza dei titoli di studio è sistema chiuso (TAR Sardegna n. 984 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai pubblici impieghi, il sistema delle equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio costituisce un sistema chiuso, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in sede applicativa. L’equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una norma di legge apposita o essere comunque normativamente stabilita, restando escluso che sia rimesso alla pubblica amministrazione valutare volta per volta l’idoneità del titolo posseduto dal candidato. Le corrispondenze tra corsi di laurea soppressi e nuovi corsi attivabili, previste da disposizioni di riforma dell’ordinamento universitario, hanno natura meramente ordinamentale e programmatoria, non essendo idonee a fondare effetti di equipollenza ai fini concorsuali. Il possesso di un titolo di studio di livello superiore non implica automaticamente il soddisfacimento del requisito richiesto dal bando, quando quest’ultimo individui specifici e tassativi titoli di studio.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, in possesso della laurea quinquennale del vecchio ordinamento in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, impugnava il bando di concorso pubblico per il reclutamento di ufficiali forestali. Il bando, per il profilo tecnico ingegnere/geologo, richiedeva specificamente il possesso della laurea in Ingegneria civile, Ingegneria civile ad indirizzo idraulico, Ingegneria idraulica o Scienze geologiche, ovvero titoli equipollenti o equiparati. La piattaforma informatica “inPA” impediva al ricorrente la presentazione della domanda, non riconoscendo il suo titolo di studio quale requisito valido.
Il ricorrente sosteneva che la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio avesse assorbito il previgente corso di laurea in Ingegneria idraulica, espressamente contemplato dalla normativa regionale, e che pertanto il suo titolo dovesse ritenersi ricompreso tra quelli richiesti. In via subordinata, prospettava l’illegittimità costituzionale della normativa regionale ove interpretata in senso restrittivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, non essendo allo stesso imputabili gli atti della procedura concorsuale, indetta e gestita esclusivamente dall’Amministrazione regionale.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’equipollenza attiene alla corrispondenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento, mentre l’equiparazione concerne il raffronto tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento e le nuove classi delle lauree specialistiche. Ha quindi affermato che il sistema delle equipollenze ed equiparazioni è un sistema chiuso, che non può essere ampliato in via interpretativa.
La Corte ha escluso che l’art. 7 del D.P.R. 20 maggio 1989, invocato dal ricorrente, possa fondare un’equipollenza ai fini concorsuali: le corrispondenze ivi previste hanno natura meramente ordinamentale e programmatoria, essendo finalizzate alla riorganizzazione dell’offerta formativa, senza alcuna incidenza sui requisiti di accesso al pubblico impiego.
Il Collegio ha altresì rilevato che l’ordinamento positivo non contempla alcuna equivalenza legale tra la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e quella in Ingegneria idraulica o civile, essendo il primo titolo oggetto di autonomi regimi di equipollenza. Ha inoltre escluso che il possesso di un titolo superiore possa automaticamente satisfare il requisito richiesto, trattandosi di uno specifico titolo tassativamente individuato dalla lex specialis.
Infine, il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, riconoscendo la discrezionalità del legislatore regionale nell’individuazione dei requisiti di accesso ai pubblici impieghi, funzionalmente orientata al buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost.
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Nota della Redazione
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