La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione (TAR Sardegna n. 960 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, non residuando in capo al giudice il potere di pronunciarsi nel merito, in applicazione del principio dispositivo. La pronuncia di improcedibilità consegue alla dichiarazione difensiva, senza che il Collegio possa svolgere valutazioni ulteriori nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, concorrente in una procedura di indagine di mercato indetta dall’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna, era stata esclusa dalla gara all’esito del soccorso istruttorio. A seguito dell’esclusione, la società presentava istanza di accesso agli atti per ottenere l’ostensione dei verbali di gara, della documentazione amministrativa dell’operatore economico aggiudicatario e degli atti relativi alle valutazioni della Commissione giudicatrice.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione e la controinteressata si costituivano eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale, le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese. Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni rese, rilevando che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito determina l’improcedibilità dell’impugnazione.
Il Tribunale ha precisato che, in applicazione del principio dispositivo, non residua in capo al giudice il potere di pronunciarsi nel merito della controversia, con conseguente necessità di pronuncia in conformità alla volontà espressa dalle parti. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in udienza, esaurisce pertanto il thema decidendum, rendendo improcedibile il ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla concorde posizione assunta dalle stesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.