La sentenza di merito del giudice ordinario è titolo esecutivo ottemperabile davanti al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 942 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e non eseguita dall’Amministrazione, è titolo esecutivo per l’esperimento dell’azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione all’esecuzione. È consentita l’assegnazione di un termine per ottemperare, con la nomina anticipata del commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro. Tale pronuncia, accogliendo il ricorso, aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per l’anno scolastico di riferimento, oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 17 novembre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Nonostante il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto ad alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. La sentenza di merito, munita di attestazione di passaggio in giudicato, costituisce titolo esecutivo, e la sua notifica ha fatto correttamente decorrere il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorso infruttuosamente.
La sentenza ottemperata non era stata eseguita. Il Tribunale ha quindi disposto che l’Amministrazione desse piena esecuzione al giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da subito il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione, con facoltà di delega anche a livello territoriale, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Il commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi, è stato autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio, liquidate in considerazione della serialità del contenzioso, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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