Discrasia percentuale tra quota SOA e valore economico non è carenza qualificatoria (TAR Sardegna n. 178 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dedotta discrasia tra quota di esecuzione dei lavori e qualificazione SOA non integra una carenza qualificatoria rilevante ai fini dell’esclusione quando non deriva da una carenza del requisito né da una difformità sostanziale nella sua spendita, ma costituisce il mero esito dell’operazione aritmetica di conversione del valore economico in percentuale con arrotondamento ai decimali. In tal caso, la minimale differenza di importi generata dalla traduzione del valore economico in dato percentuale arrotondato non evidenzia un effettivo scostamento tra requisiti posseduti e quota di esecuzione, suscettibile di integrare una carenza qualificatoria rilevante anche alla luce dei principi del nuovo codice dei contratti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva aggiudicato alla controinteressata i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex compendio industriale, per la procedura CIG B9D140DA5D. Con il ricorso, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’appalto a titolo di risarcimento in forma specifica. La censura si incentrava su una presunta discrasia tra la quota di esecuzione dei lavori e la qualificazione SOA posseduta dalla controinteressata, ritenuta sintomatica di una carenza qualificatoria. Si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto insussistente il prescritto fumus boni iuris. Ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la censura non ha evidenziato un effettivo disallineamento tra quota di esecuzione e qualificazione SOA. La dedotta discrasia, infatti, non derivava da una carenza del requisito né da una difformità sostanziale nella sua spendita.
La difformità prospettata costituiva, piuttosto, il mero esito dell’operazione aritmetica di conversione del valore economico in percentuale con arrotondamento ai decimali. Da tale conversione discendeva una minimale differenza di importi, generata esclusivamente dalla traduzione del valore economico in dato percentuale arrotondato. Nel caso di specie, pertanto, non veniva in rilievo un effettivo scostamento tra requisiti posseduti e quota di esecuzione, suscettibile di integrare una carenza qualificatoria rilevante ai fini dell’esclusione.
Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensato le spese della fase e fissato per la trattazione del merito l’udienza del 18 novembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.