Verificazione su inidoneità temporanea dell’allievo carabiniere (TAR Sardegna n. 171 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Grava sul giudice amministrativo, in sede di esame dell’istanza cautelare, il potere di disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. quando l’accertamento dei presupposti di fatto richieda specifiche competenze tecniche non altrimenti acquisibili agli atti. La verificazione può essere demandata a un organismo estraneo all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, purché dotato di adeguata specializzazione nelle patologie oggetto di valutazione. L’accoglimento dell’istanza istruttoria non comporta automaticamente la sospensione cautelare del provvedimento, la cui efficacia può essere mantenuta nelle more dell’espletamento dell’accertamento.
Il Fatto
Una candidata al 144° Corso Allievi Carabinieri aveva impugnato il giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 90 giorni, emesso all’esito della visita medica presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma, confermato in sede di appello dal verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari.
La ricorrente sosteneva che il provvedimento producesse effetti irreversibili sulla propria posizione: il superamento del limite massimo di assenze, determinato dai novanta giorni di inidoneità, avrebbe comportato il concreto rischio di espulsione definitiva dal corso pur in assenza di patologie incompatibili con il servizio. Chiedeva pertanto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., l’espletamento di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio demandata a un organo collegiale terzo e imparziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’istanza istruttoria, ravvisando la necessità di un accertamento tecnico sulla sussistenza della causa di temporanea inidoneità riscontrata dall’amministrazione. La scelta è caduta su un organismo di verificazione esterno rispetto a quello che aveva emesso il giudizio contestato, individuato nel Policlinico militare “Celio” di Roma, con l’obbligo di costituire una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici specialisti nelle patologie riscontrate.
Il Tribunale ha delineato un preciso cronoprogramma: trasmissione della documentazione sanitaria all’organismo verificatore entro tre giorni dalla comunicazione; nomina dei componenti della commissione entro dieci giorni; svolgimento della verificazione entro i successivi venti giorni, previo pagamento delle spese inizialmente poste a carico della parte ricorrente. La relazione conclusiva dovrà essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni, con avviso alle parti almeno cinque giorni prima della data degli accertamenti.
Quanto alla domanda cautelare, il Tribunale ha escluso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nelle more della verificazione, ritenendo che l’accertamento istruttorio consentisse di valutare compiutamente la fondatezza del ricorso senza necessità di anticipare gli effetti della decisione. La trattazione dell’istanza cautelare è stata conseguentemente fissata per la prosecuzione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della interessata.
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Nota della Redazione
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