Sostituzione del progettista indicato e sottoscrizione dell’offerta tecnica nel nuovo codice appalti (TAR Sardegna n. 936 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di appalto integrato, il progettista indicato dall’operatore economico per la redazione del progetto esecutivo non assume la veste di concorrente e può essere sostituito dalla stazione appaltante qualora risulti carente dei requisiti di ordine generale, a condizione che la sostituzione non comporti una modifica sostanziale dell’offerta. La riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico che ha partecipato alla gara telematica può essere desunta da elementi univoci, quali l’accesso alla piattaforma mediante credenziali associate e la sottoscrizione della restante documentazione, con conseguente ammissibilità del soccorso istruttorio. Il progettista indicato, in quanto soggetto distinto dal concorrente, non è destinatario della disciplina sull’esclusione automatica e sul self-cleaning prevista per i raggruppamenti temporanei.
Il Fatto
La società ricorrente, classificatasi al secondo posto nella procedura aperta indetta dal Comune di Cagliari per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo collettore, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sostituzione del progettista indicato dall’aggiudicataria, risultato carente dei requisiti per il mancato pagamento di tributi locali, nonché la mancata esclusione della concorrente per la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte dei soli progettisti e per l’omessa dichiarazione della causa di esclusione gravante sul professionista sostituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato la procedura come appalto integrato semplice, in quanto il disciplinare non richiedeva la presentazione del progetto definitivo unitamente all’offerta tecnica. I criteri di valutazione, concernenti le tecniche costruttive, la qualità dei materiali e l’organizzazione del cantiere, non attribuivano alcun rilievo specifico alla figura del progettista, la cui attività si collocava esclusivamente nella fase esecutiva. Il Collegio ha pertanto escluso che la sostituzione del progettista, intervenuta prima dell’aggiudicazione, fosse idonea a determinare una modifica sostanziale dell’offerta, distinguendo il caso da quelli in cui la disciplina di gara riconosce criteri premiali all’esperienza del professionista.
Quanto alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, nelle procedure telematiche, l’offerta priva di sottoscrizione è comunque ammissibile quando risulti con certezza riconducibile all’operatore economico. Nel caso di specie, la trasmissione unitaria dell’offerta tramite la piattaforma, l’accesso riservato ai soggetti muniti di credenziali associate e la sottoscrizione della restante documentazione da parte del legale rappresentante hanno consentito di ritenere correttamente esperito il soccorso istruttorio.
Il Collegio ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 alla posizione del progettista indicato, il quale, secondo l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2020, costituisce un prestatore d’opera professionale distinto dal concorrente, soggetto alla regola della sostituibilità in caso di carenza dei requisiti di affidabilità, nei limiti della non modificazione sostanziale dell’offerta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.