Modifica sostanziale del costo della manodopera in sede di giustificazioni: è anomalia (TAR Sardegna n. 905 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché tardiva, la modifica dei costi della manodopera effettuata dall’operatore economico in sede di giustificazioni rispetto a quanto indicato nell’offerta economica originaria. La verifica di anomalia non consente di rimodulare il costo del lavoro dichiarato in offerta, né di riallocare al suo interno voci di costo che la lex specialis qualifica come rimborsi fuori campo IVA, non soggetti a ribasso. Il costo orario della manodopera va determinato secondo il monte ore contrattuale, oggetto dell’obbligazione tra stazione appaltante e operatore economico, e non secondo un monte ore teorico: gli oneri per festività, formazione e permessi R.L.S. sono certi, obbligatori e retribuiti e devono essere necessariamente considerati nel costo del lavoro. La modifica sostanziale dell’offerta economica e la mancata considerazione del monte ore contrattuale legittimano il giudizio di incongruità e l’esclusione dalla gara.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, indetta dal Comune per l’affidamento di servizi di gestione di un progetto destinato ad adolescenti. L’offerta economica presentava un ribasso del 9,99% e un costo della manodopera coincidente con la stima della stazione appaltante, pari a € 1.866.801,71. All’esito della verifica di anomalia, la concorrente veniva esclusa: nei giustificativi aveva infatti dichiarato un costo del lavoro per i servizi ordinari di € 1.488.013,15, destinando la differenza alle offerte migliorative e ad altre voci, tra cui indennità di tirocinio e anticipi per progetti qualificati nella documentazione di gara come rimborsi fuori campo IVA.
Con determina successiva, il Comune, avendo escluso tutte le imprese partecipanti, dichiarava la gara non aggiudicata e indiceva una nuova procedura. La ricorrente impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, gli atti della nuova gara, deducendone l’illegittimità in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, condividendo la valutazione del RUP. La circostanza che la concorrente avesse indicato nell’offerta economica un costo della manodopera pari esattamente alla stima della stazione appaltante, per poi rideterminarlo nei giustificativi, integra una modifica sostanziale di un elemento essenziale dell’offerta. La sede della verifica di anomalia non consente di correggere o rimodulare il costo del lavoro: il concorrente avrebbe dovuto indicare il minor costo in offerta e giustificarlo solo successivamente.
La Corte ha escluso che le somme per indennità di tirocinio e anticipi progettuali, pari a € 202.124,56, potessero essere imputate al costo della manodopera: si tratta di rimborsi fuori campo IVA, destinati a tirocinanti e beneficiari delle azioni progettuali, non a lavoratori dipendenti. Anche volendo ammettere la rimodulazione, il costo della manodopera risultante dalle giustificazioni sarebbe comunque inferiore a quello dichiarato in offerta, a dimostrazione che l’offerta originaria era mal formulata sotto il profilo tecnico-economico. La Corte ha richiamato il principio per cui è tardiva la modifica dei costi della manodopera operata in sede di giustificativi.
Quanto al metodo di calcolo, il TAR ha ritenuto erroneo l’utilizzo di un monte ore teorico, con detrazione integrale delle ore per formazione e permessi R.L.S.: il costo orario va definito secondo il monte ore contrattuale e gli oneri per festività e formazione costituiscono un onere strutturale, certo e obbligatorio, da includere nel costo del lavoro.
La rilevata modifica sostanziale dell’offerta e la mancata considerazione del monte ore contrattuale hanno condotto il TAR a ritenere legittima l’esclusione e a respingere sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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