Esame di Stato candidati esterni: l’affidamento su soggetti privati non giustifica il ritardo dell’iscrizione (TAR Sardegna n. 892 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di iscrizione all’esame di Stato per i candidati esterni è un procedimento personale e diretto tra il candidato e l’Amministrazione, da perfezionarsi esclusivamente tramite la piattaforma informatizzata ministeriale. La scelta di avvalersi dell’intermediazione di un soggetto privato per la preparazione o per la gestione degli adempimenti amministrativi è irrilevante nei confronti dell’Amministrazione e non può essere invocata come “grave e documentato motivo” ex circolare ministeriale prot. n. 74346 del 10.11.2025 per giustificare la presentazione di una domanda tardiva. I termini e le modalità di partecipazione all’esame di Stato, funzionali a esigenze di certezza e organizzazione delle procedure pubbliche, non subiscono deroghe per vicende attinenti a rapporti privatistici del candidato, la cui eventuale inadempienza grava esclusivamente nella sfera di responsabilità di quest’ultimo. L’affidamento incolpevole su un soggetto terzo non configura un impedimento oggettivo, inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza, non potendo trasferire sull’Amministrazione il rischio derivante da disguidi o inadempienze di tali intermediari privati.
Il Fatto
La ricorrente, candidata esterna all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026, aveva presentato domanda tardiva di ammissione, oltre la scadenza del 12 dicembre 2025, deducendo che il ritardo era dipeso dalla tardiva comunicazione ricevuta da un centro studi privato, dietro corrispettivo, non solo per la preparazione ma anche per la gestione degli adempimenti burocratici. L’Amministrazione respingeva l’istanza per mancanza di “gravi e documentati motivi”, confermando il diniego anche all’esito della riapertura del procedimento seguita alle nuove istanze della candidata. Avverso i provvedimenti di diniego veniva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, lamentando tra l’altro il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la lesione dei principi costituzionali in materia di diritto allo studio.
La Motivazione della Corte
La disciplina sulla presentazione delle domande tardive, contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 74346 del 10.11.2025, configura una deroga eccezionale al termine ordinario, subordinata alla ricorrenza di circostanze gravi e documentate, da cui consegue il carattere non ordinatorio per i candidati esterni del termine del 2 febbraio 2026.
Secondo il Collegio, l’iscrizione all’esame di Stato quale candidato esterno è un atto che deve essere compiuto direttamente dal candidato mediante la procedura informatizzata ministeriale, accessibile con le proprie credenziali personali. L’ordinamento non prevede alcuna forma di intermediazione o sostituzione da parte di soggetti privati, sicché i rapporti eventualmente instaurati con centri di preparazione restano confinati nell’ambito privatistico. Ne deriva che le inefficienze, i disguidi o gli inadempimenti di tali soggetti non possono essere addossati all’Amministrazione né valere a giustificare il ritardo nell’iscrizione.
Dalla prospettazione della ricorrente emergeva, inoltre, che non vi era stata una impossibilità materiale o giuridica di presentare autonomamente la domanda entro il termine, ma la mera aspettativa di sostenere l’esame secondo modalità organizzative diverse (quale candidata interna), venuta meno per indisponibilità di posti. Il venir meno di tale opzione, pur incidente sulle scelte organizzative, non integra la situazione impeditiva oggettiva richiesta. Il contratto stipulato con il soggetto privato, poi, non conteneva clausole che evidenziassero un obbligo vincolante di iscrizione in nome e per conto della candidata, né una delega esclusiva alla gestione della pratica amministrativa.
Esclusa la violazione delle garanzie partecipative, in quanto l’Amministrazione aveva riaperto il procedimento e proceduto a una nuova valutazione, il Collegio ha ritenuto comunque applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Da ultimo, ha precisato che la regolamentazione delle modalità di partecipazione agli esami risponde a esigenze organizzative e di uniformità, non risultando manifestamente irragionevole né sproporzionata. Il diniego non deriva da un’applicazione formalistica della norma, ma dalla concreta assenza dei presupposti eccezionali richiesti.
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Nota della Redazione
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