Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 863 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ancorché satisfattiva della pretesa sostanziale, non esime l’Amministrazione dalla rifusione delle spese di lite, atteso che l’adempimento tardivo è comunque ricollegabile alla soccombenza virtuale della parte resistente. La cessazione della materia del contendere costituisce l’esito naturale del ricorso allorché l’obbligo di provvedere, azionato in sede di ottemperanza, risulti integralmente soddisfatto nelle more del giudizio. La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza e legittima la distrazione in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1498 del 6.11.2025 del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente, mediante accredito sulla carta elettronica, la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori.
Il titolo esecutivo era stato notificato l’11.11.2025 ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione aveva provveduto solo al pagamento delle spese legali, senza dare corso all’obbligo principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della comunicazione del difensore della ricorrente, depositata il 13 maggio 2026, con cui si dava conto dell’avvenuto accreditamento della somma di euro 1.500,00 sul borsellino elettronico della docente. L’adempimento, pur satisfattivo della pretesa sostanziale, era avvenuto in epoca successiva alla pendenza del giudizio di ottemperanza e solo a seguito dell’attivazione della procedura coattiva.
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta della stessa ricorrente, la quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. in relazione al regime delle spese.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, che aveva lasciato inadempiuto il giudicato fino all’attivazione del rimedio ottemperatorio, è stata condannata alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La pronuncia conferma che l’adempimento tardivo, successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza, non esclude la condanna alle spese della parte pubblica rimasta inerte fino all’attivazione della tutela giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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