Verifica dell’anomalia e contraddittorio non atomistico sulle rese operative (TAR Sardegna n. 829 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria. Il subprocedimento di verifica di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 non richiede un contraddittorio tipizzato o plurifasico, né una contestazione atomistica preventiva dei singoli profili critici: è sufficiente che l’operatore economico sia posto in condizione di giustificare compiutamente l’offerta nella sua complessiva struttura economica e tecnica. Le rese operative, in quanto parametro tecnico-organizzativo direttamente incidente sul monte ore e sul costo della manodopera, rientrano nell’oggetto fisiologico della verifica di congruità anche se non specificamente contestate, purché la richiesta di giustificazioni abbia investito i principali fattori di costo dell’offerta. Il giudizio di anomalia non si sovrappone alla valutazione dell’offerta tecnica, ma ne verifica la sostenibilità economico-finanziaria globale, potendo legittimamente fondarsi su elaborazioni tecnico-ricostruttive ancorate ai dati dichiarati.
Il Fatto
La società ricorrente, in raggruppamento, partecipava a una procedura aperta regionale per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, risultando prima classificata per il Lotto 3 dopo la rettifica della graduatoria. L’offerta veniva sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, con richiesta di giustificazioni sul costo della manodopera, sul numero degli addetti, sul lavoro supplementare e sulle altre voci di costo. Con determinazione del febbraio 2026, la stazione appaltante disponeva l’esclusione del raggruppamento per ritenuta non congruità dell’offerta, confermando l’aggiudicazione alla controinteressata.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, che il giudizio di anomalia si fondava su profili relativi alle rese operative mai oggetto di specifica contestazione nel corso del contraddittorio, introdotti solo in sede di relazione conclusiva del RUP, con conseguente lesione delle garanzie partecipative e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di esclusione sorretto da un autonomo e coerente apparato motivazionale. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, il Collegio ha rilevato che la censura è priva di incidenza causale sull’esito del procedimento: il giudizio di non congruità non è stato fondato sulla modifica dei giustificativi, ma su autonome valutazioni inerenti l’inattendibilità delle rese dichiarate e la loro incidenza sul costo della manodopera e sull’equilibrio economico dell’offerta.
In ordine al contraddittorio procedimentale, il Tribunale ha chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non è strutturato secondo forme rigidamente tipizzate: la richiesta di giustificazioni del febbraio 2026 ha attivato un confronto ampio, investendo i principali fattori di costo dell’offerta. Il tema delle rese operative non può ritenersi estraneo al perimetro del contraddittorio, poiché esse costituiscono parametro tecnico direttamente incidente sulla determinazione del monte ore e, conseguentemente, sul costo della manodopera, componente prevalente nell’economia del servizio. Ogni richiesta relativa al costo medio del lavoro implica, sul piano logico-economico, la correlazione con le rese dichiarate.
Quanto alla dedotta introduzione ex post di una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis, il Collegio ha escluso che la valutazione delle rese integri un elemento estraneo: essa costituisce necessario corollario della verifica di congruità dell’offerta economica nel suo complesso, senza che il giudizio di anomalia si fondi su una autonoma sanzione delle rese in sé considerate. Il TAR ha inoltre escluso una indebita sovrapposizione con la valutazione della Commissione, trattandosi di verifica della sostenibilità economico-finanziaria che non incide sulla graduazione del punteggio tecnico.
Quanto alle elaborazioni simulate del RUP, il Tribunale ha ritenuto che il giudizio di anomalia possa legittimamente fondarsi su verifiche tecnico-ricostruttive finalizzate a controllare la coerenza interna dell’offerta, purché ancorate ai dati effettivamente dichiarati. La censura relativa alla par condicio è stata infine respinta, poiché la parità di trattamento non impone un identico esito valutativo in presenza di offerte differenti per struttura economica e organizzativa, ma solo l’applicazione dei medesimi criteri di verifica.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.