Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per mancato pagamento tempestivo della carta docente (TAR Sardegna n. 808 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. non perde la propria funzione satisfattiva quando l’Amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, provveda comunque a dare esecuzione al giudicato. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere, atteso che l’interesse della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatto dalla sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto tardivamente, e cioè solo a seguito della proposizione del ricorso, costituisce il presupposto per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari — Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente, da erogarsi mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente adiva il TAR Sardegna in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso veniva proposto per ottenere la satisfazione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la dichiarazione dei difensori della ricorrente, depositata il 15 maggio 2026, dalla quale risultava che il Ministero aveva provveduto ad eseguire la sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Alla luce di tale sopravvenienza, il TAR ha ravvisato il venire meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata in sede di ottemperanza.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando l’Amministrazione adempie nelle more del giudizio, il ricorso per ottemperanza non deve essere dichiarato improcedibile, bensì deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ne ha affermato l’attribuzione all’Amministrazione soccombente in senso virtuale, atteso che l’adempimento tardivo ha reso necessario il ricorso al giudice per ottenere l’esecuzione del giudicato. La liquidazione, determinata in complessivi euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, è stata disposta con espressa clausola di distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Collegio ha infine disposto che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo relativo alla nomina del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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