L’ottemperanza per la carta elettronica del docente configura un obbligo di pagamento di somme di danaro (TAR Sardegna n. 00803 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente costituisce un obbligo di pagamento di somme di danaro, assoggettato al termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso per ottemperanza al giudicato deve essere accolto, con condanna dell’Amministrazione a provvedere e nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la somma complessiva di 1.000,00 euro, tramite accredito sulla carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. L’Amministrazione si è costituita con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, rilevando la presenza di tutti i presupposti: la sentenza era stata notificata in data 4 ottobre 2024, era passata in giudicato e il ricorso era stato notificato in data 17 marzo 2026. Il Collegio ha quindi verificato che, alla data della proposizione del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La decisione del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente è stata ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che disciplina l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte. È stata inoltre prevista la possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della natura seriale del contenzioso. La sentenza è stata emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. per l’evidenza della fondatezza della domanda.
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Nota della Redazione
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