Illegittimo il divieto assoluto di ingresso dei cani nei parchi gioco per bambini (TAR Sardegna n. 800 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta l’ingresso dei cani nei parchi gioco destinati ai bambini, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, qualora le esigenze di igiene pubblica e di sicurezza dei cittadini poste a suo fondamento risultino già compiutamente salvaguardate dalla disciplina statale vigente, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le deiezioni. In tale evenienza, l’amministrazione comunale, in luogo di un indiscriminato divieto di accesso, deve adoperarsi per rendere cogenti tali misure mediante un’efficace azione di controllo e di repressione delle violazioni. Il provvedimento, in relazione ai dichiarati scopi, si pone in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, dovendo l’ente optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari, evitando loro inutili sacrifici.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista e di tutela degli animali, legittimata ai sensi della legge n. 349/1986, ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Fluminimaggiore aveva vietato l’ingresso dei cani e di altri animali nei parchi gioco destinati ai bambini, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. La stessa ordinanza, tuttavia, già imponeva obblighi quali la raccolta immediata delle deiezioni, il divieto di sporcare il suolo pubblico e l’obbligo di guinzaglio e museruola.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo che le misure di tutela dell’igiene e della sicurezza già imposte fossero sufficienti. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ma la causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente ribadito la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, in quanto lo scopo statutario di tutela del benessere degli animali la legittima a insorgere avverso atti che si assumano in contrasto con tali interessi. Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui è illegittima l’ordinanza che vieta di condurre i cani nelle aree giochi per bambini, poiché le esigenze di decoro e sicurezza sono già salvaguardate dalla disciplina nazionale che impone guinzaglio e rimozione delle deiezioni.
La Corte ha richiamato propri precedenti (tra cui TAR Sardegna, Sez. I, n. 613 del 2024) e di altri Tribunali amministrativi (quali TAR Napoli, Sez. I, n. 5415 del 2025 e TAR Salerno, Sez. III, n. 526 del 2025), evidenziando come l’amministrazione debba privilegiare l’intensificazione dei controlli e l’applicazione di misure sanzionatorie dissuasive piuttosto che adottare un divieto assoluto e indiscriminato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il divieto assoluto di accesso dei cani alle aree gioco frequentate dai bambini violi il principio di proporzionalità, anche alla luce degli altri obblighi già previsti dalla stessa ordinanza sia con riferimento alla tutela dell’igiene pubblica (raccolta delle deiezioni) sia con riferimento all’incolumità dei bambini (obbligo di guinzaglio e museruola).
Il Collegio ha infine disatteso le difese del Comune, fondate su un episodio di aggressione da parte di cani non coinvolgente bambini e sull’istituzione di un’apposita area di circolazione, ritenendo che tali circostanze non possano sostenere la misura d’ufficio e di portata generale adottata, né l’organizzazione comunale o la carenza di personale della polizia locale possano giustificarla. L’ordinanza è stata pertanto annullata nella sola parte impugnata, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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