Occupazione sine titulo e rettifica catastale: accertamento del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 792 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errata intestazione catastale di un bene in favore dell’Amministrazione, conseguente all’annullamento del decreto di esproprio, non integra di per sé un’occupazione sine titulo quando l’ente non abbia materialmente appreso il fondo, che risulta libero e nella disponibilità del proprietario. In tal caso, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., può condannare l’Amministrazione a proporre al ricorrente il pagamento di una somma per le superfici effettivamente gravate da servitù o occupate da opere pubbliche, oltre a disporre la rettifica dell’intestazione catastale a spese dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo interessato da un procedimento espropriativo per la realizzazione di una linea ferroviaria, aveva visto annullare da questo TAR il decreto di esproprio con la sentenza n. 596/2021. Successivamente alla volturazione dell’intero mappale in favore del Comune, l’interessato lamentava l’occupazione sine titulo della superficie non espropriata, pari a circa 878 mq, chiedendone la restituzione previa riduzione in pristino, o in subordine il risarcimento per equivalente.
Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza delle pretese avversarie. Il Collegio, ravvisando contrastanti versioni circa l’effettiva situazione dei luoghi, disponeva una verificazione tecnica affidata al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Ente, i cui esiti sono stati posti a fondamento della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, facendo proprie le conclusioni della relazione istruttoria, ha in primo luogo escluso ogni questione relativa alle particelle 5241 e 5242, risultate correttamente intestate e trascritte al Comune e già indennizzate. Quanto alla particella 5240, oggetto della contestazione, il Collegio ha rilevato la sussistenza di un’errata intestazione catastale in favore dell’ente, cui quest’ultimo risultava disponibile a porre rimedio.
La verificazione ha però escluso che il Comune avesse materialmente occupato il fondo, risultato libero e nella piena disponibilità del proprietario, salva la presenza di una servitù di circa 37 mq per il canale di raccolta delle acque meteoriche e di un plinto di sostegno di un palo di illuminazione pubblica di circa 0,50 mq. Il Collegio ha quindi precisato che la mancata rettifica della visura catastale non determina di per sé un’occupazione illegittima, non configurandosi alcuna apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione.
Sulla base di tali accertamenti, il ricorso è stato accolto limitatamente a due profili: la condanna del Comune alla rettifica dell’intestazione catastale a proprie spese entro trenta giorni, per allineare la situazione formale a quella sostanziale, e la condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a. a proporre al ricorrente il pagamento di una somma per la servitù insistente e per l’occupazione del plinto, parametrata al valore delle superfici e al periodo di insistenza. La peculiarità della vicenda ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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