Sospensione della demolizione per mancata valutazione differenziata delle opere e rilievo dell’autorizzazione unica (TAR Sardegna n. 122 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive, il fumus boni iuris non può ritenersi manifestamente infondato laddove l’amministrazione non abbia operato una valutazione differenziata delle singole opere contestate, omettendo di verificarne la riconducibilità a un differente regime giuridico, quale un titolo autorizzativo o l’edilizia libera. La sussistenza di una autorizzazione unica, sia pure successivamente sospesa nei suoi effetti, integra un elemento rilevante ai fini della delibazione del fumus, in quanto idoneo a incidere sul carattere abusivo delle opere. Nel bilanciamento degli interessi, in assenza di un significativo interesse pubblico all’immediata demolizione di opere già realizzate, il giudice amministrativo ritiene preferibile mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione del merito, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Loiri Porto San Paolo ha ordinato la demolizione degli abusi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi in un compendio immobiliare di sua proprietà, sito in località Cala Finanza. A fondamento del ricorso, la società ha dedotto plurimi profili di illegittimità, sostenendo che il Comune avesse determinato il carattere abusivo delle opere senza considerare gli effetti prodotti dall’autorizzazione unica n. 74/2026, rilasciata prima della sospensione dei suoi effetti a seguito dell’opposizione della Regione Sardegna, né il differente regime giuridico delle diverse opere contestate, riconducibili alternativamente a titolo autorizzativo o a edilizia libera.
Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha evidenziato l’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla demolizione, attesa sia la rilevanza complessiva dell’intervento oggetto dell’autorizzazione, sia l’irreversibilità dell’acquisizione ope legis dell’area in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, valutata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che non appaiano infondate le censure della ricorrente in ordine alla mancata valutazione differenziata delle opere contestate e agli effetti legittimanti derivanti dall’autorizzazione unica, prima della sospensione dei suoi effetti. Il Collegio ha quindi riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, sia pure impregiudicata ogni più approfondita valutazione nel merito.
Nel bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha osservato come, in assenza di un significativo interesse pubblico all’immediata demolizione delle opere già realizzate, sia preferibile mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione del merito. La sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata è stata pertanto disposta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.
La particolarità della questione trattata ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti con riferimento alla fase cautelare.
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Nota della Redazione
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