Ottemperanza al decreto penale di restituzione e contraddittorio verso l’ANBSC (TAR Sardegna n. 769 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto emesso dal giudice penale all’esito dell’incidente di esecuzione, il cui contenuto ordini all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati la restituzione di somme, il tribunale amministrativo, ove ravvisi la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento di restituzione, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, quale titolare delle funzioni di vigilanza sull’Agenzia, assegnando termini perentori per la costituzione e per il deposito di una relazione.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza al giudicato nascente da un decreto del Tribunale, emesso il 15 febbraio / 26 marzo 2024 nell’ambito di un incidente di esecuzione in sede penale, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. Con tale provvedimento, divenuto irrevocabile il 5 aprile 2024, è stata ordinata la restituzione in favore delle società delle spese relative all’amministrazione giudiziaria, inizialmente disposta e poi revocata. Il decreto ha posto le somme a carico dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Il ricorso, originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, è stato riassunto dinanzi al TAR Sardegna a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale.
L’Agenzia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza, sostenendo che il provvedimento del giudice penale non sarebbe una sentenza né un provvedimento ad essa equiparato dalla legge e che, non avendo partecipato al procedimento conclusosi con il decreto, nei suoi confronti non si sarebbe formato il giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, richiama il contenuto dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 il quale, in tema di disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi, prevede che, qualora il sequestro o la confisca siano revocati, le somme per il pagamento dei compensi e delle spese sono poste a carico dello Stato.
Il Collegio, anziché pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia, ritiene necessario, ai fini del decidere, integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, in quanto titolare delle funzioni di vigilanza sull’Agenzia stessa. Al Ministero è richiesto di fornire chiarimenti sulle modalità concrete di svolgimento del procedimento finalizzato alla restituzione delle somme individuate nel provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.
Il Tribunale assegna alle ricorrenti il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’integrazione del contraddittorio e al Ministero dell’Interno il termine di quarantacinque giorni per il deposito di una sintetica relazione. L’ordinanza è, pertanto, di natura interlocutoria e non definisce il giudizio, rinviando alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 per il prosieguo della trattazione.
Il Collegio, infine, dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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