Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo transazione (TAR Sardegna n. 766 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sottoscrizione di un atto transattivo, con cui le parti regolano i rapporti oggetto della lite, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità non richiede un’accertamento nel merito della fondatezza delle pretese, essendo recessiva ogni questione sostanziale rispetto alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In assenza di costituzione in giudizio delle altre parti, nulla deve statuirsi in ordine alle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso pubblicato dal Comune di Nuoro e il relativo allegato, nella parte in cui ricomprendevano alcuni suoi immobili, distinti in catasto, nel procedimento di pubblica proclamazione della dicatio ad patriam, nonché la deliberazione della Giunta comunale presupposta. La controversia vedeva contrapposti il proprietario degli immobili e l’amministrazione comunale, con l’intervento dell’Agenzia Forestas, non costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio, le parti raggiungevano un accordo transattivo, depositato in giudizio, con il quale regolavano i rapporti controversi. Con nota del 24 febbraio 2026, il ricorrente dichiarava espressamente di non avere più interesse alla decisione, chiedendo che il collegio ne prendesse atto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, rilevando come la sottoscrizione dell’atto transattivo avesse determinato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia. Il collegio ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la transazione, quale negozio di accertamento che compone la lite, elimina l’utilità concreta della decisione giurisdizionale. L’accordo intervenuto tra le parti rende, infatti, il provvedimento impugnato non più lesivo, essendo stati regolati i rapporti sostanziali oggetto del contendere.
Il collegio ha, altresì, statuito che nulla dovesse disporsi in ordine alle spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Nuoro e dell’Agenzia Forestas. La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, con la partecipazione dei difensori delle parti costituite.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la definizione transattiva della lite, intervenuta prima della decisione, determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza che residui spazio per una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
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Nota della Redazione
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