Accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione di un’autorizzazione unica per un impianto FER (TAR Sardegna n. 758 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse alla domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., è sufficiente per ottenere una pronuncia di merito, a prescindere dalla specificazione dei presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria e dalla sua proposizione nel medesimo giudizio. L’accertamento in questione è fondato quando il provvedimento di sospensione degli effetti di un titolo autorizzativo risulti adottato in applicazione di una legge regionale successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima: la caducazione della norma comporta il venir meno del presupposto normativo posto a base dell’atto e ne determina conseguentemente l’illegittimità.
Il Fatto
Con determinazione del 30 maggio 2023, l’Assessorato regionale dell’Industria aveva autorizzato la società ricorrente a realizzare un impianto fotovoltaico nel Polo industriale di Oristano. Con legge regionale n. 20/2024, la Regione Sardegna ha individuato le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, disponendo la perdita di efficacia dei titoli autorizzativi aventi ad oggetto impianti ricadenti nelle aree non idonee.
Sulla base di tale disciplina, con successiva nota è stata comunicata alla società la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione e il conseguente divieto di realizzare l’impianto. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della legge regionale. Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.R. n. 20/2024 e l’Amministrazione ha riconosciuto la reviviscenza degli effetti dell’autorizzazione originaria, pur senza formalmente revocare il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione dell’interesse alla decisione nel merito. Pur a fronte del riconoscimento da parte dell’Amministrazione della reviviscenza degli effetti del titolo autorizzativo, il Tribunale ha osservato che, per l’operatività dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente che la parte ricorrente dichiari di avere interesse alla pronuncia di accertamento a fini risarcitori, nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a..
Ha richiamato, sul punto, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022, secondo cui non è necessario che la parte specifichi i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che l’abbia già proposta, né che il giudice delimiti la fondatezza di tale domanda. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ritualmente dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, essendosi l’Amministrazione limitata a riconoscerne il superamento senza procedere a una formale revoca in autotutela.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la domanda fondata e di portata assorbente. Ha osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, nonché con lo Statuto speciale.
Il provvedimento di sospensione impugnato risultava quindi adottato in applicazione di una normativa dichiarata costituzionalmente illegittima. Tale illegittimità, come evidenziato anche dalla Consulta, risiedeva nel divieto assoluto e aprioristico di realizzare impianti, non potendo l’inidoneità delle aree equivalere a una preclusione generalizzata alla luce dell’interesse pubblico alla transizione energetica. Ne consegue, pertanto, l’illegittimità del provvedimento regionale che aveva tratto fondamento dalla suddetta disciplina.
Il Tribunale ha, infine, dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, accertando l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. e compensando integralmente le spese di lite in ragione della complessità e peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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