Risarcimento per annullamento di provvedimenti prefettizi: nesso causale e colpa (TAR Sardegna n. 748 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, proposta dopo l’annullamento del provvedimento, è tempestiva se notificata entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale. La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima non discende automaticamente dall’annullamento dell’atto, richiedendo la prova di una violazione non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento. Il nesso causale va accertato in concreto, con la verifica che il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta amministrativa, secondo il criterio della causalità adeguata. L’assoluzione in sede penale non è automaticamente dirimente, atteso il diverso standard probatorio del giudizio amministrativo, connotato da finalità di prevenzione e da un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata, aveva subito il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Prefetto, a seguito di una denuncia per atti persecutori. Il provvedimento aveva comportato la sospensione dal servizio e, successivamente, il licenziamento da parte della società datrice di lavoro per indisponibilità dei titoli necessari.
Dopo l’assoluzione penale con formula piena e l’annullamento dei provvedimenti prefettizi da parte del Consiglio di Stato, il ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento danni dinanzi al TAR, quantificando il pregiudizio nella perdita della retribuzione e dei contributi previdenziali dal 2015 al 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Ha ritenuto l’eccezione ammissibile, non operando nel processo amministrativo le preclusioni di cui all’art. 167 cod. proc. civ., e l’ha rigettata nel merito: la domanda, notificata entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza di annullamento, risultava tempestiva.
Nel merito, la domanda è stata respinta per difetto dei presupposti della responsabilità aquiliana. In primo luogo, il Tribunale ha escluso il nesso di causalità tra l’azione amministrativa e il danno da licenziamento, rilevando che l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato aveva già sospeso gli effetti dei provvedimenti, consentendo la ripresa del servizio nei limiti funzionali. Il successivo licenziamento si collocava in una sequenza causale autonoma, riconducibile a valutazioni proprie del datore di lavoro.
Quanto all’elemento soggettivo, il TAR ha escluso la colpa dell’Amministrazione. L’esercizio del potere di prevenzione in materia di armi implica un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, basato su un quadro fattuale non privo di elementi rilevanti, quale la segnalazione dell’autorità di pubblica sicurezza. In tale contesto, le carenze istruttorie e motivazionali rilevate in sede di annullamento non integrano di per sé una negligenza inescusabile, non essendo ravvisabile un palese spregio dei canoni di correttezza e proporzionalità.
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Nota della Redazione
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