Ostensione parziale non soddisfa l’istanza di accesso ai documenti concorsuali (TAR Sardegna n. 747 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale, ex art. 22 della legge n. 241/1990, è riconosciuto al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Nei concorsi pubblici, l’esigenza di verificare la correttezza della valutazione dei titoli e l’uniformità dei criteri applicati dalla Commissione rende il nesso di strumentalità tra documentazione e interesse non suscettibile di interpretazione restrittiva. L’ostensione parziale di atti concorsuali non integra i presupposti della cessata materia del contendere, che richiede l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, e non priva l’istante del diritto a ottenere l’esibizione della documentazione mancante, ivi inclusi la scheda individuale di valutazione, le griglie e i criteri applicativi.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato a un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di personale non dirigenziale, risultava collocato in posizione non utile in graduatoria, con un punteggio che lamentava erroneamente attribuito. Ritenendo che la valutazione dei titoli fosse stata effettuata in violazione dell’art. 7 del bando, presentava istanza di accesso agli atti volta a ottenere la documentazione della fase valutativa, tra cui la scheda analitica, i verbali della Commissione e i criteri applicativi.
Decorso il termine senza riscontro, insorgeva il silenzio-rigetto. Successivamente l’Amministrazione trasmetteva alcuni verbali e report, ma il ricorrente ne evidenziava l’incompletezza, residuando la mancata ostensione della documentazione essenziale per ricostruire il procedimento. Le amministrazioni eccepivano la cessata materia del contendere, anche in ragione della modifica del punteggio formalizzata in un verbale successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere sull’intero contenzioso, rilevando come l’attività ostensiva svolta in corso di giudizio avesse avuto carattere solo parziale e non fosse idonea a soddisfare integralmente l’interesse sotteso alla domanda. La declaratoria di cessazione presuppone infatti l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, condizione non ricorrente in presenza di documenti richiesti e non esibiti.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha accertato la sussistenza dei requisiti dell’interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla partecipazione alla procedura concorsuale e dalla posizione differenziata del candidato, direttamente incisa dall’attività valutativa. Il nesso di strumentalità tra documentazione e tutela della posizione giuridica è stato interpretato in senso non restrittivo, essendo sufficiente che gli atti richiesti si configurino come mezzo utile, anche solo potenziale, per la verifica di eventuali illegittimità.
La Corte ha inoltre precisato che l’ostensione parziale e incompleta non è satisfattiva dell’interesse ostensivo, né può sopperirvi una successiva comunicazione contenente mere informazioni. La condotta dell’Amministrazione è stata ritenuta contrastante con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché con la funzione di garanzia propria dell’accesso documentale.
Conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia per la documentazione originariamente esibita, il ricorso è stato accolto con ordine di integrale ostensione, entro trenta giorni, di scheda individuale di valutazione, fascicolo concorsuale, griglie, prospetti, report, ulteriori verbali, atti di indirizzo e documentazione comparativa, con l’onere di attestare formalmente l’eventuale inesistenza di atti non disponibili. Le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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