La revoca dell’aggiudicazione per errata progettazione della gara esige una motivazione analitica (TAR Sardegna n. 742 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, pur essendo espressione di un potere discrezionale, non esime dall’obbligo di motivare analiticamente le ragioni della scelta. La motivazione deve dare conto delle ragioni concrete di non convenienza o non idoneità delle offerte, confrontandosi con gli elementi fattuali e tecnici emersi nel corso della procedura. Non è sufficiente un generico riferimento alla necessità di servizi di assistenza e formazione, specie quando la stazione appaltante abbia aggiudicato lotti analoghi con il criterio del minor prezzo e quando gli stessi servizi risultino già garantiti da altre clausole contrattuali. La violazione dell’obbligo motivazionale determina l’annullamento degli atti di revoca dell’aggiudicazione.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 19 lotti, per la fornitura triennale di materiale di consumo per monitor multiparametrici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. La società ricorrente è risultata aggiudicataria provvisoria del Lotto 8, relativo a sensori per la misurazione della profondità di sedazione. Tuttavia, la S.C. Farmacia Ospedaliera ha chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione, sostenendo che il criterio del minor prezzo non consentisse di valorizzare i servizi di assistenza e formazione del personale. Il Commissario Straordinario ha quindi deliberato di non aggiudicare il Lotto 8 per errata progettazione della gara.
La società ha impugnato la deliberazione, deducendo difetto di motivazione e disparità di trattamento, e ha contestato il diniego di accesso agli atti opposto dall’Azienda. Ha inoltre chiesto l’acquisizione in giudizio della documentazione endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione, ritenendo assorbita la domanda di accesso endoprocessuale. Il Collegio ha rilevato che la deliberazione impugnata si fondava su una motivazione particolarmente sintetica, limitata a richiamare la necessità di servizi di assistenza e formazione, senza confrontarsi con gli elementi contrari emersi dagli atti. In particolare, non era stata presa in considerazione la circostanza che il materiale oggetto del Lotto 8 fosse già da tempo impiegato dal personale aziendale, né l’analogia con altri lotti regolarmente aggiudicati, come il Lotto 12, relativo a sensori per entropia.
Il TAR ha inoltre evidenziato che gli artt. 5 e 8 del Capitolato speciale imponevano già alle imprese fornitrici delle apparecchiature elettromedicali servizi di assistenza, manutenzione e formazione del personale. Tali clausole sollevano dubbi sulla effettiva necessità di estendere gli stessi servizi al materiale di consumo monouso, oggetto specifico della fornitura. La stessa S.C. Farmacia Ospedaliera aveva inizialmente espresso parere positivo sulle schede tecniche, rendendo ancor più opaca la motivazione della revoca.
Quanto al richiamo all’art. 21 del Disciplinare e all’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha precisato che la norma presuppone una valutazione di non convenienza o non idoneità delle offerte, che nella specie non era stata in alcun modo esposta. La scelta di non procedere all’aggiudicazione può essere legittimamente esercitata, ma deve essere sostenuta da una motivazione esaustiva, che dia conto delle ragioni concrete della decisione. L’assenza di tale motivazione rende illegittimo l’operato della stazione appaltante e impone l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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