Esclusione automatica delle offerte anomale: l’art. 54 d.lgs. n. 36/2023 non è norma imperativa (TAR Sardegna n. 740 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, nel prevedere che le stazioni appaltanti “prevedono negli atti di gara” l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, non introduce un obbligo ma attribuisce una facoltà alle stazioni appaltanti. Il meccanismo opera solo se espressamente previsto nella lex specialis e può essere legittimamente modulato, anche escluso, dalle stazioni appaltanti.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Nuoro per l’affidamento di lavori di manutenzione della SP 72, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Il disciplinare di gara prevedeva l’esclusione automatica per un numero di offerte tra 5 e 40 e la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale oltre tale soglia. Alla scadenza del termine sono pervenute 147 offerte e la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di inversione procedimentale, omettendo il calcolo della soglia di anomalia. L’offerta prima classificata, con ribasso del 32,85%, è stata ritenuta non anomala all’esito della verifica e la ricorrente, classificatasi al 38° posto, ha impugnato gli atti di gara e l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la questione centrale riguarda la natura dell’art. 54 d.lgs. n. 36/2023, se norma imperativa o disposizione attributiva di una facoltà. La ricorrente sosteneva che il tenore letterale della disposizione imponesse l’obbligo di inserire la clausola di esclusione automatica al ricorrere di tre condizioni tassative, senza possibilità di modulazione da parte della stazione appaltante.
La Corte osserva che la relazione di accompagnamento al Codice evidenzia come la formulazione dell’art. 54 si differenzi dal previgente art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020: mentre quest’ultimo imponeva che le stazioni appaltanti “procedono” all’esclusione automatica, il nuovo testo richiede che esse “prevedono negli atti di gara” tale meccanismo. La giurisprudenza richiamata dai giudici sardi ha accolto una lettura che facoltizza e non obbliga le stazioni appaltanti a inserire la clausola.
La scelta del disciplinare di gara non contrasta con tale orientamento: la lex specialis non esclude in toto il meccanismo, ma lo modula in concreto, prevedendone l’operatività per offerte da 5 a 40 e consentendo l’inversione procedimentale oltre tale soglia. La Corte ritiene che la previsione non sia illogica, poiché l’inversione senza esclusione automatica consente di conciliare speditezza e vantaggio economico, e la soglia di 40 offerte rappresenta il limite oltre il quale la gestione tradizionale della gara risulterebbe complicata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni affrontate.
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Nota della Redazione
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