Divieto assoluto di impianti FER in aree non idonee e incostituzionalità (TAR Sardegna n. 730 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione legislativa delle aree non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione, dovendo l’Amministrazione procedere a una valutazione concreta dell’impatto del singolo progetto. La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale che introduce tale divieto opera con efficacia ex tunc, espungendo la disposizione dall’ordinamento e imponendo alle Amministrazioni, in sede di rinnovato esercizio del potere, di valutare l’istanza sulla base del quadro normativo vigente. La disciplina più rigorosa di cui all’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021, introdotta dal d.l. n. 63/2024, non si applica ai procedimenti autorizzativi già avviati alla data della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 8.400 kW, con le relative opere di connessione alla rete elettrica, in un’area del territorio comunale classificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021. Il procedimento, avviato nel luglio 2024, si concludeva negativamente all’esito della conferenza di servizi, sulla base dei pareri contrari resi dall’Area Tecnica comunale e dal Servizio regionale competente, i quali applicavano la legge regionale n. 20/2024 che qualificava l’area come non idonea, determinando un’improcedibilità assoluta dell’istanza.
Avverso l’esito negativo del procedimento e i pareri sottostanti, la società proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa statale in materia di aree idonee, l’illegittimità della legge regionale per contrasto con i principi costituzionali e dell’Unione Europea, nonché l’inapplicabilità al proprio progetto del divieto di installazione in zona agricola introdotto dall’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto la fondatezza delle censure relative all’illegittimità della legge regionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024 nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee. La Consulta ha chiarito che l’inidoneità, ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021, non può equivalere a un diniego aprioristico, funzionale all’autonomia regionale ma non alla preclusione generalizzata, dovendo sempre trovare spazio una valutazione in concreto dell’impatto ambientale del singolo progetto.
Conseguentemente, poiché la norma regionale che determinava l’irrealizzabilità del progetto è stata espunta con efficacia retroattiva dall’ordinamento, l’Amministrazione non poteva né può far discendere dall’inidoneità astratta dell’area la definitiva improcedibilità dell’istanza. Il rinnovato esercizio del potere dovrà, pertanto, essere condotto sulla base del dato normativo attualmente vigente, che non consente di negare l’autorizzazione in ragione di una valutazione generale e astratta.
Il Tribunale ha poi esaminato il motivo relativo al contrasto del progetto con l’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 63/2024, che limita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole. Il Collegio ha rilevato che la richiamata disposizione non era applicabile al caso di specie, atteso che la norma transitoria ne esclude l’operatività per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 luglio 2024), fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie. Nel caso di specie, la procedura risultava avviata in data 5 luglio 2024, sicché il progetto non poteva essere assoggettato alla disciplina più rigorosa.
Alla luce dei rilievi svolti, la questione di costituzionalità sollevata sull’art. 20, comma 1-bis, è stata dichiarata manifestamente irrilevante, non dovendo tale norma trovare applicazione nei confronti della ricorrente. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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