Illegittimo il silenzio del Ministero sulla VIA di progetti eolici prioritari (TAR Sardegna n. 700 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto dei termini perentori di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, determina l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, la quale è tenuta a provvedere con atto espresso. Il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. non produce decadenza sostanziale della posizione soggettiva, potendo la diffida a provvedere essere equiparata a una nuova istanza di avvio del procedimento. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, costituisce conseguenza automatica del superamento dei termini procedimentali e non è subordinato all’attivazione del potere sostitutivo, trattandosi di mera restituzione di una somma già versata e non di indennizzo da ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori per una potenza complessiva di 72 MWp nel Comune di Villaperuccio, lamentava l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, decorsi infruttuosamente sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico sia quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Non essendo stato adottato il provvedimento di VIA, la società proponeva ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a euro 20.646,03.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la diffida a provvedere del 19 novembre 2025, manifestando il perdurante interesse della società alla conclusione del procedimento, è equiparabile a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., atteso che il termine annuale non determina una decadenza sostanziale ma opera come mera sanzione processuale.
Nel merito, è stata accertata l’illegittimità del silenzio, considerato il carattere perentorio dei termini fissati dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, espressamente qualificati come tali dal comma 7 della medesima disposizione. La decisione ha chiarito che l’introduzione del criterio di priorità nella trattazione delle istanze, previsto dall’art. 8 del codice dell’ambiente, non legittima il mancato rispetto dei termini per i progetti di potenza inferiore, né determina una sospensione ex lege dei procedimenti, dovendo l’Amministrazione adottare adeguate misure organizzative che non possono ridondare a danno del privato istante.
La Sezione ha dato continuità all’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6503 del 2025, secondo cui il criterio di priorità assume rilevanza interna alla gestione degli iter autorizzatori, senza derogare alla disciplina legale dei termini di conclusione del procedimento. Tuttavia, la tecnica di tutela giurisdizionale deve conformarsi al sistema di quote di trattazione: l’impianto in esame, avendo potenza pari a 72 MWp, è da ritenersi comunque prioritario rispetto alla soglia di 70 MW prevista per gli impianti eolici. Il Ministero è stato pertanto condannato a provvedere entro novanta giorni, valutando il progetto nell’ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC o in una seduta straordinaria, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha riconosciuto il diritto della società al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 20.646,03, quale conseguenza automatica dello spirare del termine perentorio. Tale rimborso non è riconducibile all’indennizzo da ritardo disciplinato dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990, che richiede l’attivazione del potere sostitutivo: si tratta invece di mera restituzione di una somma già versata, non correlata al perpetuarsi del ritardo, spettante al semplice verificarsi del presupposto del mancato rispetto dei termini procedimentali.
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Nota della Redazione
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