La VIncA non richiede un progetto esecutivo e l’analisi delle alternative è solo per incidenze significative negative (TAR Sardegna n. 696 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza (VIncA) non richiede, in via generale, la predisposizione di un progetto esecutivo, essendo sufficiente un progetto “valutabile” e comunque non è richiesta per gli interventi sottoposti a procedura di V.Inc.A. Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/1997, l’adozione di misure compensative costituisce una fase eventuale e successiva, che consegue solo a un giudizio di incidenza negativo, che non ricorre quando la valutazione si conclude con esito positivo. L’analisi delle soluzioni alternative, inclusa la cd. “opzione zero”, è un prerequisito della deroga di cui all’art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat e non va svolta in via generalizzata, ma solo quando sia stata accertata un’incidenza significativa negativa del progetto sul sito Natura 2000. Le valutazioni tecniche sulle incidenze rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità.
Il Fatto
Due associazioni hanno impugnato la determinazione con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna aveva reso giudizio positivo, con prescrizioni, sulla Valutazione Appropriata di Incidenza (Livello II della VIncA) per l’intervento di recupero dei residuati di esercitazione nella Penisola “Delta” del poligono permanente di Capo Teulada, sito all’interno della ZSC ITB040024.
Le ricorrenti lamentavano, in sintesi, l’assenza di un progetto esecutivo e la presenza di carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento, deducendo che l’intervento non avrebbe considerato la contaminazione da metalli pesanti e radionuclidi, né analizzato le soluzioni alternative, né valutato compiutamente gli impatti sulle specie faunistiche.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame. In primo luogo, ha chiarito che la VIncA non richiede un progetto esecutivo, ma un livello di definizione sufficiente a consentire la valutazione degli impatti, come previsto dalle Linee guida nazionali che richiedono un livello di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità. Nel caso di specie, il quadro conoscitivo è stato ritenuto adeguato, considerate le integrazioni documentali e le prescrizioni imposte.
Quanto alle dedotte carenze sulla contaminazione, il Collegio ha evidenziato che i superamenti delle CSC per piombo e arsenico erano limitati e circoscritti e che l’amministrazione aveva comunque previsto un piano di indagine per la determinazione dei valori di fondo naturale. Le analisi radiometriche avevano escluso la presenza di radionuclidi superiori ai valori di fondo, mentre la documentazione progettuale contemplava misure cautelative per il rinvenimento di residuati anomali.
Il Tribunale ha poi precisato che l’analisi delle alternative, inclusa l’opzione zero, è prevista solo come prerequisito alla deroga dell’art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat, cioè quando vi sia un giudizio di incidenza significativa negativa, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Infine, ha escluso che le valutazioni sugli effetti delle attività successive alla bonifica rientrassero nell’oggetto della procedura, trattandosi di attività estranee e di competenza dell’amministrazione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite. In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le produzioni documentali della Regione depositate tardivamente oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
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Nota della Redazione
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