Ottemperanza per la carta elettronica del docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 678 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La scadenza infruttuosa del termine legittima il creditore a proporre il ricorso per l’ottemperanza, che il giudice accoglie ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e nominando fin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza che ne dichiarava il diritto a percepire la somma di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale, fatta eccezione per il pagamento delle sole spese legali. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 12 marzo 2024, che la stessa era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 13 marzo 2026. Da tale ricostruzione cronologica è emerso l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, con conseguente legittimazione del creditore ad agire in ottemperanza.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che l’Amministrazione desse piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin da ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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