Carta docente anche per i precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 675 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario di fruire della Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo e può essere azionata dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza, una volta inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel medesimo termine, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, che aveva prestato servizio con contratto di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.000,00.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro. Tale termine, ha precisato il Collegio, costituisce un presupposto processuale per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. L’accertamento ha quindi condotto all’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale, il quale dovrà provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il giudice amministrativo ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, qualora i capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione risultino incapienti. Ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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