Ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 648 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta passata in giudicato, è titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. L’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’adempimento. Il commissario può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per incarichi di supplenza, per un importo complessivo di euro 1.425,90. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata con formula esecutiva all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento, la condanna dell’Amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro da parte dell’Amministrazione, la quale si era limitata a una costituzione di stile senza fornire elementi utili per una soluzione bonaria della controversia. La circostanza che il credito sia stato accertato dal giudice ordinario non preclude l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, che è lo strumento apprestato dall’ordinamento per garantire l’effettiva attuazione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega. Tale scelta risponde a criteri di efficacia e di economicità, trattandosi di un soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice e, quindi, in grado di attivare le procedure necessarie per l’adempimento del giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento.
Proprio in ragione della natura del soggetto individuato, dipendente pubblico della stessa Amministrazione, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, non trattandosi di un onere aggiuntivo per l’ente. Nessun compenso è dovuto neppure dal creditore, che in tal modo non subisce decurtazioni dalla somma dovuta. Il collegio ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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