Abuso edilizio su area demaniale: demolizione non sospesa in fascia costiera (TAR Sardegna n. 93 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati su area demaniale, l’ordinanza di demolizione costituisce misura obbligatoria e necessaria ai sensi dell’art. 9 della L.R. Sardegna n. 23/1985, che impone la demolizione a spese del responsabile per gli interventi eseguiti su suolo di proprietà pubblica. La realizzazione di un manufatto in posizione rototraslata rispetto alla sagoma autorizzata — con coincidenza solo parziale con l’originario titolo edilizio — integra una difformità rilevante, sia rispetto all’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 7 della medesima L.R. n. 23/1985, sia rispetto all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. In sede cautelare, la valutazione del danno grave e irreparabile deve tenere conto delle dimensioni dei manufatti e della possibilità di ripristino della situazione legittima in tempi brevi.
Il Fatto
Una società operante nel settore balneare impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di un chiosco prefabbricato in legno di 24 mq con annessa veranda coperta di circa 23 mq, ubicato sulla spiaggia in area demaniale. Il provvedimento repressivo era stato adottato all’esito di un procedimento in cui l’Amministrazione aveva accertato che le opere risultavano realizzate in parziale difformità rispetto all’autorizzazione comunale del 2013, rilasciata ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 23/1985, e rispetto all’autorizzazione paesaggistica.
La ricorrente, ritenendo legittime le opere, chiedeva al TAR l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza di demolizione e degli atti presupposti, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura repressiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha esaminato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., soffermandosi sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Dal sommario esame degli atti è emerso che la planimetria di sovrapposizione prodotta dal Comune dimostrava che la sagoma realizzata coincideva solo per circa il 52% con quella autorizzata, evidenziando una rototraslazione delle opere in parziale difformità rispetto al titolo edilizio.
La posizione dei manufatti sulla spiaggia, in area demaniale e in parte al di fuori della sagoma autorizzata con il provvedimento SUAP n. 54 del 29.4.2013, ha condotto il Collegio a ritenere l’ordinanza prima facie configurabile come misura obbligatoria e necessaria. Rilevano, in tal senso, la circostanza che l’area ricada entro la fascia di 300 metri dal mare, il vincolo di notevole interesse pubblico apposto con D.M. del 12.5.1966 e il disposto dell’art. 9 della L.R. n. 23/1985, che prevede la demolizione a spese del responsabile per gli abusi edilizi realizzati su suolo di proprietà pubblica.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile, considerando le ridotte dimensioni dei manufatti che avrebbero consentito alla ricorrente di dare esecuzione all’ordinanza in tempi brevi e di attivarsi per un eventuale riposizionamento regolare del chiosco e della veranda prima dell’avvio della stagione balneare, laddove ancora consentito. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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