Difetto di istruttoria per accertamenti fonometrici solo diurni e obbligo di riesame con verifiche notturne (TAR Sardegna n. 641 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento di archiviazione di un esposto per inquinamento acustico che si fondi esclusivamente su accertamenti della polizia locale svolti in orario diurno, quando le doglianze degli esponenti riguardino emissioni rumorose lamentate in orario notturno, senza il supporto tecnico dell’agenzia regionale competente. L’amministrazione ha l’onere di motivare congruamente sulle risultanze contrarie prodotte dagli interessati nel corso del procedimento, ivi incluse una perizia fonometrica di parte e le dichiarazioni di altri inquilini che confermino le immissioni moleste. L’effetto conformativo dell’annullamento consiste nell’obbligo di riesercizio del potere mediante una compiuta istruttoria, anche tramite accertamenti fonometrici a sorpresa in orario notturno. La pensione di invalidità civile concorre a determinare l’accrescimento della situazione reddituale del nucleo familiare ai fini della verifica delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, restando esclusa dal computo la sola indennità di accompagnamento.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti in un appartamento sovrastante un pubblico esercizio, avevano presentato un esposto al Comune lamentando immissioni sonore intollerabili provenienti dal locale, con musica ad alto volume e schiamazzi protratti fino a notte fonda. Nel corso del procedimento avevano depositato memorie con allegati, tra cui una perizia fonometrica e un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale ordinario nei confronti del gestore dell’attività.
Il Comune aveva disposto l’archiviazione del procedimento sulla base della relazione della polizia locale. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso, deducendo il difetto di istruttoria e l’erroneità della valutazione degli elementi acquisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio formulata dal Comune in attesa dell’esecuzione dell’intervento di ARPAS, ritenendo preferibile definire il giudizio sussistendo tutti gli elementi per decidere, con effetti conformativi propri di un giudicato di merito, differenti da quelli cautelari.
Nel merito, la censura di difetto di istruttoria e motivazione è stata ritenuta fondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, gli accertamenti fonometrici eseguiti dalla polizia locale non possono costituire idoneo supporto istruttorio, essendo stati svolti in orario diurno senza il supporto tecnico di ARPAS, nonostante gli esponenti avessero rappresentato che le propagazioni moleste si perpetravano fino a notte fonda, come accade per gli esercizi commerciali di tale natura secondo l’id quod plerumque accidit.
In secondo luogo, il Comune non ha motivato sulle dichiarazioni di altri inquilini dello stabile, che avevano evidenziato le medesime circostanze poste a fondamento dell’esposto, dalle quali si evinceva proprio la presenza di emissioni rumorose in orario notturno. Tale carenza motivazionale ha reso complessivamente illegittimo il provvedimento di archiviazione, che è stato conseguentemente annullato.
Il Collegio ha individuato l’effetto conformativo nell’obbligo di riesercizio del potere da parte del Comune, con termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, mediante lo svolgimento di una compiuta istruttoria, anche tramite accertamenti fonometrici a sorpresa da parte di ARPAS in orario notturno. La sentenza è stata comunicata ad ARPAS affinché esegua gli accertamenti necessari in un termine congruo.
Quanto alle spese, sono state integralmente compensate stante la natura della decisione e la peculiarità della vicenda. Il Collegio ha infine disposto la revoca dei decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo l’Agenzia delle Entrate accertato il superamento della soglia reddituale, essendo la pensione di invalidità civile emolumento stabile con funzione sostitutiva o integrativa del reddito, da computare ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.