Incompatibilità urbanistica in zona agricola dell’impianto di frantumazione inerti (TAR Sardegna n. 629 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento unico con cui l’amministrazione autorizza in zona agricola, nella sottozona E2, un’attività produttiva di frantumazione, lavaggio e classificazione di materiali inerti, qualora tale attività sia estranea alla conduzione del fondo e alle attività agricole connesse, come disciplinate dalle norme tecniche di attuazione. La classificazione ATECO e la mobilità dell’impianto non sono dirimenti, rilevando la concreta destinazione funzionale dell’insediamento e la sua coerenza con la vocazione impressa dal piano. La disciplina derogatoria per attrezzature di carattere particolare ex art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983 è di stretta interpretazione e richiede la rigorosa dimostrazione dell’impossibilità di diversa localizzazione. Il parere tecnico sfavorevole espresso dall’ente ambientale per carenza di documentazione essenziale non può essere riqualificato come assenso condizionato e superato con prescrizioni, dovendo la verifica essere svolta prima del rilascio del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola con vigneto biologico limitrofo, impugnava il provvedimento unico con cui il Bacino SUAPE aveva autorizzato un’attività di frantumazione, lavaggio e classificazione di inerti in area ricadente in sottozona E2 del P.U.C., nonché gli atti conseguenziali, tra cui l’ordinanza di revoca della sospensione dei lavori. Deduceva l’incompatibilità urbanistica dell’intervento con la destinazione agricola, il travisamento del parere ARPAS e la carenza istruttoria. Il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e contestavano la fondatezza delle censure, valorizzando la natura mobile dell’impianto e la sua qualificazione come attività manifatturiera.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che la posizione del ricorrente è connotata da un collegamento diretto e qualificato con l’area, essendo il pregiudizio correlato alla localizzazione dell’impianto e alla possibile alterazione dell’equilibrio ambientale e territoriale, a prescindere dall’accertamento di un danno materiale già consumato.
Nel merito, la domanda è stata accolta con riguardo all’incompatibilità urbanistica. L’art. 18.2 delle N.T.A. consente l’edificazione solo ove necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio di attività agricole connesse. L’attività di trasformazione di inerti, per la sua funzione economica e l’autonomia rispetto alla coltivazione, è estranea a tali finalità. Il carattere amovibile dell’impianto non è stato ritenuto decisivo, considerata la necessità di opere stabili quali piazzali, platee e bacini, che rendono l’insediamento incompatibile con la vocazione agricola impressa dal piano.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria di cui all’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983, di stretta interpretazione. La mancata disponibilità di aree alternative in zona produttiva non integra il requisito della non localizzabilità per natura, tanto più che la stessa pianificazione individua una sottozona D03 per la produzione di inerti, confermando la precisa scelta localizzativa che non può essere superata dal titolo SUAPE.
Quanto al parere ARPAS, il Collegio ha ritenuto illegittima la riqualificazione del provvedimento espresso dall’ente tecnico, denominato “Rigetto pratica”, come parere negativo superabile con prescrizioni. L’autorizzazione rilasciata “a condizione che” la ditta producesse documentazione in un momento successivo è stata giudicata in contrasto con la natura delle verifiche demandate all’ente tecnico, che imponevano l’acquisizione della documentazione prima del rilascio del titolo, configurandosi difetto di istruttoria e travisamento del presupposto. L’accoglimento ha comportato l’illegittimità derivata degli atti conseguenziali, restando assorbite le ulteriori censure.
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Nota della Redazione
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