Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 623 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza, in data successiva alla notificazione del ricorso, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, satisfattivo delle ragioni del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La spontanea rimozione dell’atto da parte dell’Amministrazione, pur valendo quale positivo comportamento processuale ai fini della quantificazione del danno, non può di per sé giustificare la compensazione delle spese di lite, in mancanza di un espresso accordo tra le parti. La condanna al pagamento delle spese resta pertanto governata dal principio della soccombenza virtuale, quando l’annullamento in autotutela sia intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, quale mandataria di un’ATI, impugnava la determinazione con cui il Servizio Territoriale competente aveva rigettato la domanda di sostegno presentata per l’annualità 2019 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.3. Il ricorso, notificato il 25 luglio 2025 e depositato il successivo 29 luglio, era proposto in prossimità della scadenza del termine di legge.
In data successiva alla notificazione, l’Agenzia Argea aveva adottato un provvedimento di annullamento in autotutela della determina impugnata, satisfattivo delle ragioni della ricorrente. La ricorrente chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di Argea alla refusione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta delle parti, essendo venuto meno l’oggetto della controversia per effetto del provvedimento satisfattivo adottato dall’Amministrazione. Sul punto non sussistono profili di contestazione tra le parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio accoglie la richiesta della parte ricorrente di condanna dell’Agenzia per il principio della soccombenza virtuale. La spontanea rimozione dell’atto, se pure giustifica una positiva valutazione del comportamento processuale dell’Amministrazione ai fini della quantificazione della condanna, non può valere di per sé ad una radicale esclusione delle stesse, in mancanza di un espresso accordo tra le parti volto a regolare gli oneri del giudizio.
Il Collegio esclude altresì che assuma valore decisivo l’affermazione di Argea secondo cui il risultato sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso, rilevando come tale deduzione sia priva di riscontro: l’atto di autotutela risulta adottato nel mese di agosto 2025, successivamente sia alla notifica che al deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di impugnazione.
In ragione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi, il Tribunale condanna Argea al pagamento delle spese, liquidate nella misura di euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto.
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Nota della Redazione
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