Cessazione della materia del contendere e spese di lite nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 621 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’Amministrazione, in data successiva alla notificazione del ricorso, adotti un provvedimento satisfattivo delle ragioni del ricorrente. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non determina, di per sé, l’esclusione della condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, la cui richiesta segue il principio della soccombenza virtuale. La spontanea rimozione dell’atto vale solo ai fini della quantificazione della condanna, potendo giustificare una sua riduzione, ma non la compensazione integrale, in mancanza di un espresso accordo tra le parti. La mera affermazione che il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto in assenza del ricorso è priva di riscontro quando l’autotutela intervenga dopo la notifica e il deposito del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea di scopo, impugnava la determina con cui l’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (Argea) aveva rigettato una domanda di sostegno presentata per la sotto-misura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il ricorso, notificato il 25 luglio 2025 e depositato il successivo 29 luglio, era diretto avverso il diniego e gli atti presupposti, ivi inclusa la clausola del bando che consentiva all’Amministrazione di adottare atti integrativi.
Nelle more del giudizio, l’Agenzia Argea annullava in autotutela la determina di rigetto con una nuova determinazione dell’8 agosto 2025. La società ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna di Argea alla refusione delle spese di lite. La difesa dell’Agenzia, pur concordando sulla cessazione, insisteva per la compensazione delle spese, evidenziando la spontanea rimozione dell’atto e la circostanza che alcun accertamento giudiziale di illegittimità vi fosse stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ha rilevato che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, dovendosi ravvisare un provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente, quantomeno in relazione alla fase procedimentale considerata.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla società ricorrente, richiamando il principio della soccombenza virtuale. La spontanea rimozione dell’atto, ha precisato il Tribunale, se vale a giustificare una valutazione positiva del comportamento processuale dell’Amministrazione ai fini della quantificazione della condanna, non può invece condurre, in assenza di un accordo tra le parti, alla radicale esclusione delle stesse.
Il Tribunale ha infine disatteso l’argomento di Argea secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso. Tale affermazione è priva di riscontro, atteso che l’atto di autotutela è intervenuto successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di impugnazione. La condanna è stata quantificata in misura contenuta, in ragione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi.
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Nota della Redazione
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