Ottemperanza e Carta elettronica del docente: il TAR Sardegna accoglie il ricorso ma esclude l’astreinte (TAR Sardegna n. 603 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo idoneo ad avviare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ove l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accolta la domanda di ottemperanza, il giudice può nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la serialità del contenzioso e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” per un importo complessivo di € 2.000,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento.
Non essendo stato dato seguito alla sentenza, notificata all’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza del Tribunale di Nuoro era passata in giudicato e che, alla data della notifica del ricorso per ottemperanza, era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali, il quale avrebbe dovuto provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Dopo aver richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la previsione delle “altre ragioni ostative” integra un limite autonomo e ulteriore rispetto alla manifesta iniquità, il TAR ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente più soggetti e strutture centralizzate, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto.
Ha infine escluso che il beneficio, per la sua modestia e finalità formativa, costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendo così i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, ma ridotte a € 400,00 in ragione della natura standardizzata e ripetitiva dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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