Ottemperanza per la carta elettronica del docente: accolto il ricorso ma respinta l’astreinte per la complessità del procedimento e la serialità del contenzioso (TAR Sardegna n. 594 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accolta la domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione, la nomina del commissario ad acta non costituisce di per sé ragione ostativa alla condanna al pagamento della penalità di mora, ma il giudice può respingere la domanda di astreinte ove sussistano “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quali la complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione e la natura seriale del contenzioso concernente il beneficio. La riduzione equitativa dei compensi professionali è legittima in caso di attività difensiva standardizzata e ripetitiva.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 15/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a riconoscergli il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, corrispondendogli la somma di euro 1.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 17.04.2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 26.01.2026. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva ottemperato, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Il ricorrente chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso, la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, e la mancata esecuzione della sentenza. Ha, pertanto, disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, il quale dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti del debitore pubblico, ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un autonomo limite negativo alla condanna, rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella particolare complessità del procedimento per l’attivazione della carta elettronica, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Inoltre, il beneficio non è stato ritenuto mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo meramente eventuale, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Infine, il Collegio ha ridotto equitativamente i compensi del difensore a euro 400,00, considerata la natura standardizzata dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in suo favore.
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Nota della Redazione
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