Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 569 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La valutazione della sopravvenuta carenza di interesse può essere effettuata dal giudice anche in assenza di una formale istanza di cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità e possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, aveva impugnato una serie di atti concernenti il procedimento di autorizzazione unica per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, conclusosi con determinazione negativa della conferenza di servizi. Erano stati gravati, in particolare, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, i verbali delle relative sedute e gli atti presupposti, inclusi il parere negativo della Regione e le norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 7 marzo 2026, con la quale la società aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo al contempo la compensazione delle spese di lite.
Il TAR ha ritenuto di dover provvedere alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità anche all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. La scelta processuale si fonda sulla considerazione che la sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso, rilevabile dal giudice anche d’ufficio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la complessità della vicenda sottostante, che vedeva contrapposte posizioni articolate tra diversi enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e la società ricorrente. La compensazione risponde quindi all’esigenza di non addossare l’onere delle spese alla parte che ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio in ragione del mutato interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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