Destituzione disciplinare confermata per uso improprio del congedo straordinario (TAR Sardegna n. 89 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impiego del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili deve avvenire in conformità alle finalità normative dell’istituto. L’utilizzo distorto di tale strumento, caratterizzato da assenze arbitrarie e protratte e dalla sistematica e tardiva comunicazione dei periodi di ricovero del familiare assistito — circostanza ostativa alla fruizione del beneficio — è incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà e pronta disponibilità gravanti sul personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. In sede di sommario esame cautelare, tale condotta esclude profili di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo e fa venire meno il requisito del fumus boni juris necessario per la sospensione dell’esecuzione della sanzione. La sanzione espulsiva non può, altresì, ritenersi ictu oculi sproporzionata quando la pluralità e la reiterazione delle condotte hanno reso necessari accertamenti istruttori articolati e complessi.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria impugnava davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio. Il ricorrente, che chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, deduceva l’illegittimità del procedimento disciplinare e dei relativi atti presupposti. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza delle censure avversarie. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione sull’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, all’esito del sommario esame cautelare, ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione, non ravvisando il requisito del fumus boni juris richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
La contestazione degli addebiti risultava formulata all’esito di accertamenti istruttori articolati e complessi, resi necessari dalla pluralità e dalla reiterazione delle condotte poste in essere dal ricorrente. La condotta era connotata da reiterate assenze arbitrarie per un periodo complessivo rilevante, inserite in un contesto caratterizzato dalla sistematica e tardiva comunicazione dei periodi di ricovero del familiare assistito — circostanza ostativa alla fruizione del congedo straordinario — e dalla protrazione dell’assenza dal servizio in forza di richieste di conversione del congedo non assentite dall’Amministrazione.
Tale quadro ha condotto il Collegio a ritenere l’improprio utilizzo degli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento, incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà e pronta disponibilità che gravano sul personale del Corpo. Ne è conseguita l’esclusione di profili di manifesta illegittimità del provvedimento impugnato e l’insussistenza di una evidente sproporzione della sanzione espulsiva: elementi che avrebbero potuto giustificare una pronuncia cautelare favorevole al ricorrente.
Il TAR ha perciò respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase incidentale. L’ordinanza è stata pronunciata in Cagliari ed è stata disposta l’esecuzione dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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