Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e inerzia nella VIA di impianti eolici (TAR Sardegna n. 561 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorra altra attività istruttoria o delibazione del merito. L’esito del contenzioso, ove non emergano profili di soccombenza sostanziale, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC, a fronte dell’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata per la realizzazione e l’esercizio, in agro del Comune di Alà dei Sardi, di un impianto eolico costituito da quindici aerogeneratori per una potenza complessiva di 99 MW e delle relative opere di connessione.
La ricorrente aveva altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 10 marzo 2026, la stessa parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione comporta il venir meno dell’interesse processuale alla pronuncia sul merito, poiché l’utilità concreta che la parte intendeva conseguire con l’azione è venuta meno in corso di causa.
In ossequio al principio dispositivo, il Tribunale ha preso atto di tale circostanza, non potendo procedere all’esame del merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla tale esito quando, nel corso del giudizio, non sia più ravvisabile l’interesse della parte alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito del contenzioso, caratterizzato dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, giustifichi l’integrale compensazione tra le parti, non sussistendo i presupposti per una condanna alle spese in capo alla parte resistente.
La sentenza dichiara quindi il ricorso improcedibile e ordina che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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